Dalla Funzione pubblica ulteriori chiarimenti sui periodi per il calcolo. Non utilizzabile la maternità chiesta in accredito figurativo. In attesa di indicazioni ufficiali dell’Inps e dei competenti ministeri, la Funzione Pubblica – in riscontro a un quesito posto da un’amministrazione – fornisce ulteriori elementi sui periodi da considerare per evitare l’applicazione delle penalità previste nei pensionamenti anticipati con età anagrafiche inferiori a 62 anni.
Dal 2014 il pensionamento indipendente dall’età anagrafica è stato innalzato a 41 anni e 6 mesi per le donne (un anno in più per gli uomini). Tuttavia, qualora l’accesso alla pensione dovesse avvenire prima le quote di pensione retributive subirebbero unariduzione dell’1% per ogni anno di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni. La norma, inserita nel Milleproroghe 2012, è stata oggetto di diversi interventi normativi (Dl 101/13 e L. 147/13) volti ad ampliare la plateadella tipologia di servizio e di periodo utili affinché le riduzioni non trovassero applicazione. Quelli considerati “utili” sonola prestazione effettiva di lavoro, l’astensione obbligatoria permaternità, l’assolvimento degli obblighi di leva, i periodi d’infortunio, di malattia e di Cigo, nonché i giorni fruiti per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal relativo testo unico e i congedi e i permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/92.
L’Inps, con il messaggio 219/13, ritiene utili anche i «periodi lavorativi riscattati» finalizzati alla costituzione di rendita vitalizia. La nota è indirizzata anche al Mef e al Lavoro unitamente all’Inps. Secondo il Dicastero, l’elencazionedei periodi sopra citati ha carattere tassativo. Nel concetto di prestazione effettiva di lavoro sembra potersi ritenere compreso l’insieme di tutti i periodi effettivamentelavorati, includendo solo gli istituti esplicitamente citati nella norma. Fanno eccezione le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore.
Secondo la Funzione pubblica rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi d’astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo, nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali cheaccordano particolari benefici. In altri termini, una maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro e richiesta in accredito figurativo ai sensi dell’articolo 25 del Dlgs 151/01 farebbe scattare la penalità. Parimenti il servizio militare reso quando il lavoratore non risultava assicurato in alcun attività. La nota 58039/13 prosegue affermando che sembrano esclusi dal computodei periodi da conteggiare come «prestazione effettiva di lavoro» tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati come, ad esempio, la licenza matrimoniale, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, nonché i periodi riscattati non connessi ad attività effettivamente resa come quelli relativi ai periodi di studio.
Il Sole 24 Ore – 10 aprile 2014