Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. n. 137/2012). Con una nuova Circolare (Circolare n. 5/2013) la Federazione ha richiamato la portata della disciplina di cui all’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.
Il primo comma, nel confermare la natura pubblica degli albi territoriali, introduce l’obbligatorietà della annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali. Il comma 2 istituisce l’Albo Unico Nazionale.
Presso la Federazione Nazionale di ciascun Ordine è tenuto un albo unico, formato dall’insieme degli albi territoriali: ai fini dell’aggiornamento i dati dovranno essere trasmessi a cura degli Ordini provinciali, “senza indugio”, telematicamente.
Non più fax quindi, né altro strumento diverso dall’utilizzo della casella di posta elettronica certificata. L’espressione “senza indugio” per l’inoltro per via telematica è da ritenere voglia imporre un compito di aggiornamento costante.
La FNOVI ha da tempo strutturato il proprio portale al fine di renderlo idoneo al ricevimento dei dati degli iscritti da parte degli Ordini e in questi anni ha caldeggiato l’operatività sullo stesso invitando gli Ordini a tenere costantemente aggiornati i dati ivi riportati: ora questa operatività è espressamente decretata per legge.
Nelle prossime settimane, dopo le modifiche tecniche dei campi previsti nella scheda anagrafica a integrazione delle funzioni già attivate per le sospensioni, sarà inviata e pubblicata nell’Area riservata agli Ordini una guida sulle nuove attività da svolgere in applicazione delle nuove norme
Dovrà inoltre essere predisposta la sezione dell’Albo per l’iscrizione delle “stp”.
Fnovi – 15 luglio 2013