Più cari i premi Inail. I limiti imponibili per il calcolo dell’onere assicurativo, infatti, si rivalutano dell’3% in base al tasso Istat. Lo spiega l’Inail nella circolare n. 14/2013, in cui fornisce il quadro aggiornato dei minimali validi per l’anno 2013.
Premi ordinari. Due sono i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario: il tasso di premio, che è indicato nella specifica tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. Il primo dato (tasso) è prefissato dalla classificazione dell’azienda ed è valido per la generalità dei soggetti assicurati; il secondo, invece, dipende dalla retribuzione effettiva dei lavoratori.
Questa, in via di principio, è costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente; e va ragguagliata, se inferiore, agli importi giornalieri stabiliti dalla legge. La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio, dunque, non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo.
Minimale più alto. Il predetto minimo contrattuale, tuttavia, non ha abrogato i limiti minimi di retribuzione giornaliera; pertanto, questa retribuzione minima imponibile deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera che è soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat. Per l’anno in corso, la variazione percentuale è stata pari al 3% e a tale tasso, di conseguenza, sono stati adeguati i limiti minimi da valere per il 2013.
Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a euro 47,07 (pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2013, che è pari a 495,43 euro mensili). Rapportato a mese (26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.223,82.
Nel caso di lavoratori part-time, la base imponibile è pari al prodotto tra retribuzione oraria, minimale o tabellare, e ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Considerando l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali), la retribuzione minima oraria per il 2013 risulta pari a euro 7,06 (47,07 x 6 : 40).
Parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000 ha stabilito che la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dei lavoratori parasubordinati è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita.
Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo l’imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
Nel caso di mini co.co.co. (cioè dei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. I valori per il 2013 sono indicati in tabella.
Italia Oggi – 23 marzo 2013