Niente premio di produttività per i dipendenti che vìolino il codice di comportamento. Tra le maggiori novità dello schema di codice di comportamento recentemente approvato dal consiglio dei ministri, c’è la previsione espressa che chi «sgarra» non può aspirare ad avere incentivi individuali. L’attuale testo dell’articolo 15, comma 3, dello schema di regolamento stabilisce che «la grave o reiterata violazione, debitamente accertata, delle regole contenute nel codice, esclude la corresponsione di qualsiasi forma di premialità comunque denominata, a favore del dipendente». Per la prima volta si innesta nell’ordinamento giuridico un collegamento diretto tra l’esclusione dalla produttività e i comportamenti.
Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva: anche laddove il dipendente abbia espletato la propria attività in modo produttivo, ma in violazione delle regole di comportamento, rimane escluso da qualsiasi tipo di incentivazione. È una conseguenza molto forte sullo status giuridico dei lavoratori. La norma in parte prevede delle prudenze, per evitarne un’applicazione indiscriminata. Non basterà una semplice violazione del codice di condotta, ma ne occorreranno molteplici «debitamente» accertate. Poiché l’inadempimento agli obblighi del codice comporterà anche responsabilità disciplinare, occorrerà un accertamento probabilmente conseguente alla conclusione di procedimenti disciplinari che si concludano col riconoscimento della responsabilità. In alternativa, potrebbe essere sufficiente anche una sola violazione, ma qualificabile come «grave», particolarmente incidente, dunque, sia sulla responsabilità disciplinare, sia comportante anche responsabilità civili e amministrative. Ovviamente, occorrerà una specifica motivazione da parte del dirigente competente, che dovrà rendere evidente il collegamento tra l’esclusione dal premio e l’evento che lo giustifica. La norma parla di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata. Si deve intendere, allora, che essa si estenda a tutti i sistemi premianti attualmente regolati dalla norma, compresa la – per ora comunque congelata – progressione orizzontale, che per quanto determini un aumento economico stabile dello stipendio, è pur sempre originata da una valutazione selettiva e, quindi, costituisce anch’essa uno strumento premiale.
Luigi Oliveri – ItaliaOggi – 15 febbraio 2013