Colpa lieve più favorevole ai medici. La Cassazione svincola la non punibilità dalla «imperizia». Il canone da valutare è solo la distanza dalle Linee guida
«Colpa lieve» più ampia e più favorevole ai medici. La Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 23283/16, depositata ieri) allarga il perimetro della scriminante introdotta nel 2012 dalla legge Balduzzi (189/12), “liberandola” dai confini dell’imperizia costruiti dalla giurisprudenza degli ultimi anni. Il canone, scrive la Quarta all’esito di una dettagliata motivazione, dovrà ora essere più semplicemente la distanza della condotta incriminata da quella prevista dalle Linee guida, a prescindere dalla connotazione di imperizia ovvero di negligenza che si ritiene di contestare.
La Corte approfitta di una decisione della Corte d’appello di Genova del 2015 relativa a un fatto avvenuto sette anni prima – e quindi con un mero problema di successione di legge penale più favorevole nel frattempo entrata in vigore – per rimettere la questione a una nuova sezione di merito ma, soprattutto, per correggere il tiro delle pronunce della stessa Suprema Corte in materia di responsabilità medica.
Sul decreto Balduzzi – diventato poi legge con molti aggiustamenti, tra cui appunto la non punibilità della colpa medica lieve prevista all’articolo 3 – la Cassazione aveva costruito in tempi recenti una giurisprudenza “recintata” nel canone dell’imperizia, escludendo quindi dalla “perdonabilità penale” gli errori connotati da negligenza o da imprudenza (11493/13; 16944/15; 26996/15, tra le altre).
Solo alcune pronunce avevano aperto alla valutazione della diligenza, vincolandola però a obblighi di «accuratezza» da rinvenire nelle stesse Linee guida (47289/14).
Un percorso sempre più tortuoso, insomma, che oggi la Quarta rimette in discussione con l’ottica di semplificare il lavoro dell’interprete, partendo da un punto di osservazione multidisciplinare. Multidisciplinarietà richiamata dalla stessa legge, scrive il relatore, laddove individua gli «esercenti la professione sanitaria» come destinatari delle norma, e non i soli medici.
Le Linee guida, aggiunge la Corte, ormai investono molteplici ambiti professionali sanitari «chiamati a interagire nella prestazione delle cure». Pertanto non più di sola «perizia» in senso stretto si parla , ma piuttosto di «raccomandazioni che attengono ai parametri della diligenza, ovvero della accuratezza operativa». E siccome la disciplina penalistica non è molto d’aiuto nel delineare la tassatività del delitto colposo (articolo 43.3 del codice), e che i concetti richiamati dalla norma si sovrappongono e si dissolvono l’uno nell’altro, non resta che rivolgersi alla gradazione della colpa – chiosa la Quarta – «secondo il parametro della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare».
Proprio qui entrano in gioco le raccomandazioni (alias le linee guida “scriminanti” dell’articolo 3 della Balduzzi ), nel senso che «il grado della colpa sarà verosimilmente elevato nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza». Ombrello penale, in sostanza ben più ampio della sola imperizia considerata dalla precedente giurisprudenza.
Alessandro Galimberti – Il Sole 24 Ore – 7 giugno 2016