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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Come viene realizzato il codice del lotto di appartenenza del prodotto? La risposta dell’esperto di diritto alimentare
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    Come viene realizzato il codice del lotto di appartenenza del prodotto? La risposta dell’esperto di diritto alimentare

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche2 Settembre 2014Nessun commento2 Minuti di lettura
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    confezione-iStock 000007142962 SmallUn lettore scrive al Fatto alimentare perché ha alcuni dubbi sui modi utilizzati dalle aziende per indicare il lotto in etichetta. Bisogna osservare una sintassi particolare? Si può  essere solo un numero oppure occorre affiancare  lettere dell’alfabeto? “Ho trovato su internet – scrive – alcune indicazioni per decodificare i numeri e le lettere dell’alfabeto per risalire al mese di produzione, sono corrette? Ci sono delle regole da seguire?”. Risponde l’esperto di diritto alimentare Dario Dongo. L’obbligo di indicare “una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto” vige da parecchi lustri e trova ultima conferma nella recente revisione della cosiddetta direttiva lotto (dir. 2011/91/UE, “relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare”).

    La composizione del codice di lotto è rimessa alla libera responsabilità dell’azienda, o di chi in sua vece assume il ruolo di garante delle informazioni riportate in etichetta (vale a dire, il titolare del marchio con cui il prodotto alimentare viene presentato, o l’importatore in Europa, come previsto dal reg. UE 1169/2011 all’articolo 8).

    Il legislatore italiano – nel recepire la prima “direttiva lotto” – a suo tempo ha previsto la possibilità di omettere l’impiego di un codice quando la data di scadenza (da consumarsi entro …) o il termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro …) indicano il giorno e il mese (d.lgs. 109/92, art. 13). Si tratta di un’interpretazione logica, più che di una deroga, che tutto sommato risulta compatibile con il nuovo regolamento europeo.

    È essenziale che il codice alfanumerico prescelto consenta all’operatore di risalire in modo esatto al tempo e al luogo di produzione. Il lotto serve infatti a rintracciare i prodotti, e può coincidere con la produzione giornaliera quando le quantità risultano modeste.

    Viceversa, nel caso di produzioni industriali dove i numeri sono diversi è opportuno frammentare le codifiche in più lotti giornalieri, anche perchè in caso di incidente occorre ritirare l’intero lotto dell’alimento ritenuto a rischio (reg. CE 178/02, articolo 14). Tanto più ampio è il lotto, tanto più onerose sono le eventuali azioni correttive da adottare in caso di allerta alimentare, per esser chiari, una cosa è ritirare 500 o 1000 unità, altro e procedere al ritiro di  50 mila o 100 mila pezzi.

    Dario Dongo – Il Fatto alimentare – 2 settembre 2014 

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