Con l’introduzione del cumulo contributivo previsto dalla legge di stabilità 2013 la totalizzazione diventa meno interessante. Infatti a causa della finestra mobile di 18 mesi e degli adeguamenti legati alla speranza di vita l’accesso al pensionamento si allontana.
La totalizzazione non è stata interessata dalla Riforma Monti-Fornero; tuttavia a tale istituto continuano ad applicarsi i vecchi meccanismi vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto Salva Italia. La totalizzazione consente di accedere al pensionamento senza la necessità di ricongiungere i contributi posseduti nelle diverse gestioni previdenziali, compresi gli accrediti presenti nelle Casse dei liberi professionisti, permettendo la “sommatoria” dei contributi accreditati nella gestione separata Inps che altrimenti non potrebbero essere riuniti. quando avrà maturato 43 anni e 2 mesi di contributi.
La pensione sarà determinata – di norma – con le regole del sistema contributivo puro se, all’atto del pensionamento, il lavoratore non avrà maturato un diritto autonomo nelle gestioni interessate.
La totalizzazione è altresì incompatibile con le ricongiunzioni perfezionatesi dopo il 2 marzo 2006 e con la titolarità di pensioni dirette erogate a favore dell’assicurato ancorché tale contribuzione non entri nella sommatoria dei periodi ammessi e richiesti a totalizzazione. La pensione di vecchiaia è erogata al raggiungimento di 65 anni 3 mesi di età unitamente a 20 anni contributi con un differimento di 18 mesi dovuto alla finestra mobile. Tale ultimo periodo non deve essere necessariamente lavorato potendo l’interessato rimanere privo di retribuzione e di pensione. La pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica avviene accedono al pensionamento a un’età inferiore a 62 anni, però, la pensione anticipata è ridotta dell’1% per i due anni precedenti i 62 anni (60 e 61 anni di età) e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Questa riduzione scatta sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1?gennaio 2012. La penalizzazione prevista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata a un’età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. C’è, però, la seguente condizione: l’anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. A questi fini, quindi, non sono considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari,quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata. con 40 anni 3 mesi di contributi, requisiti valido per il triennio 2013/2015. Anche in questo caso si applica la finestra mobile di 18 mesi oltre all’ulteriore differimento previsto dal Dl 98/2011 pari a due mesi per il 2013 e tre mesi dal 2014. Conti alla mano, dal perfezionamento dei 40 anni di contributi l’accesso al pensionamento avverrà trascorsi due anni. Naturalmente anche in questo caso la finestra mobile non deve essere necessarianormalmente come lavoratore dipendente. Apparentemente, anzi, la situazione descritta dovrebbe ricadere nella categoria dei lavoratori usuranti, con uno sconto sui requisiti rispetto alla generalità dei lavoratori. mente lavorata avendo cura di perfezionare il requisito minimo di 40 anni 3 mesi di contributi. Solo lavorando qualche mese in più il lavoratore riuscirebbe a perfezionare i requisiti per la pensione anticipata secondo i requisiti richiesti dal Dl 201/2011. Nel caso delle lavoratrici addirittura il requisito in regime di totalizzazione si perfeziona dopo quello “ordinario”. 2027 se uomo. La domanda va presentata in prossimità della maturazione dei requisiti.
Il Sole 24 Ore – 9 ottobre 2013