La norma pugliese che impone alle Asl regionali di stipulare accordi contrattuali con presidi privati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare anche per i pazienti disabili con le sole strutture ubicate nel territorio pugliese è incostituzionale.
Lo ha stabilito una sentenza della Consulta (236/2012, pubblicata oggi) sollecitata dal Tar pugliese. In particolare la pronuncia ha bocciato l’articolo 19, commi 3 e 4 della legge regionale n.26 del 2006 come sostituito dall’articolo 8 della legge regionale n.4 del 2010.
In particolare la norma stabilisce un ordine di priorità creando una corsia preferenziale con le strutture private territoriali afferenti alla Asl e in subordine «qualora il fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio della ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi contrattuali con strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali, in ragione dell’abbattimento delle liste di attesa» (art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2006, come sostituito dall’art. 8 della legge regionale n. 4 del 2010).
«Il richiamo ad “altri ambiti territoriali regionali”, una novità rispetto alle precedenti disposizioni, che, fino ad ora, si riferivano invece ad «altri ambiti territoriali», senza ulteriori specificazioni – sottolinea la Consulta – circoscrive la possibilità di concludere accordi contrattuali con i soli operatori situati nel territorio regionale. Questa delimitazione su base territoriale, specifico oggetto di censura nell’attuale giudizio, è costituzionalmente illegittima».
Il Sole 24 Ore Sanità – 26 ottobre 2012