La necessità di indicare la causale, cioè le specifiche ragioni del termine, nei contratti e nella somministrazione a tempo determinato, ha generato in questi anni una notevole mole di contenzioso, con costi altissimi per le imprese.
Però il decreto lavoro del governo Letta (il 76/2013) ha previsto la piena libertà per le intese collettive, anche aziendali, di individuare le ipotesi in cui è possibile stipulare contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato acausali, in aggiunta (e non più, come era originariamente nella riforma Fornero, in alternativa) all’ipotesi generale prevista dalla legge. Di tale facoltà i contraenti collettivi hanno iniziato a fare uso.
Già nel dicembre 2012, il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici (non firmato dalla Fiom-Cgil), utilizzando le disposizioni sulla somministrazione a termine contenute nel Dlgs 24/2012, aveva previsto ipotesi di somministrazione acausale aggiuntive a quelle di legge, con un interessante meccanismo “promozionale”. È infatti consentita la stipulazione, in ogni anno solare, di contratti di somministrazione acausali per un numero di lavoratori pari a quello dei somministrati assunti a tempo indeterminato nei 3 anni precedenti.
Inoltre, a prescindere dalla stabilizzazione, la somministrazione potrà comunque essere acausale fino a 3 lavoratori in ciascun anno solare, purché gli occupati a tempo indeterminato siano almeno il doppio dei somministrati. È poi prevista l’acausalità per particolari soggetti con difficoltà occupazionale (avviati obbligatori, invalidi oltre il 20%, ex carcerati).
Ma è nel 2013, dopo il decreto lavoro, che in alcuni importanti comparti produttivi si è convenuto di utilizzare gli spazi di flessibilità contrattata introdotti dalla legge. Il Ccnl trasporto aereo contempla sia ipotesi di acausalità soggettiva (giovani fino a 35 anni, percettori di ammortizzatori sociali, donne con figli a carico, disoccupati da almeno un mese), sia, limitatamente al contratto a termine, un’ipotesi “quantitativa”, consistente nell’esenzione dalla causale per una quota di rapporti non eccedente il 25% del personale a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’accordo per l’industria alimentare prevede invece un significativo ampliamento dell’ipotesi generale di legge. È consentito, infatti, il ricorso a un secondo rapporto a tempo determinato (termine o somministrazione) di durata non superiore a quella del primo e comunque a 12 mesi, anche senza soluzione di continuità con il primo: in pratica, il rapporto acausale potrà durare sino a 24 mesi. Non solo: il contratto acausale potrà essere stipulato anche qualora tra le stesse parti vi siano già stati in precedenza altri rapporti a termine.
Da ultimo, il rinnovo del Ccnl dell’occhialeria ha previsto, sia per il contratto a termine che per la somministrazione, ipotesi soggettive di acausalità: soggetti percettori di Aspi, indennità di mobilità o comunque ammortizzatori sociali, anche in deroga; soggetti con invalidità certificata di almeno il 20%; inoccupati con più di 50 anni di età; iscritti alle liste di collocamento obbligatorio. Viene precisato, come del resto negli altri accordi collettivi citati, che ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione aziendale.
Se questa tendenza verrà confermata nei mesi a venire, si dovrà riconoscere che la scelta del legislatore di affidare alla contrattazione collettiva “le chiavi” dell’acausalità nei rapporti a termine ha avuto indubbio successo.
Il Sole 24 Ore – 29 novembre 2013