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Contratto a termine, lecita l’indennità ridotta. Per la Corte Ue si tratta di situazioni non equivalenti

La differenza di trattamento che opera la legge italiana tra chi ottiene la conversione di un contratto a termine illegittimo e chi viene ingiustamente licenziato è pienamente compatibile con le norme comunitarie: l’ordinamento europeo, infatti, vieta l’approvazione di regole discriminatorie nei confronti dei lavoratori a termine, ma non impedisce di trattare in maniera differente situazioni non equivalenti tra loro.

Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia Ue nella causa C-361/2012, promossa da una lavoratrice che ha chiesto al Tribunale di Napoli l’accertamento della nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro in quanto la causale sostitutiva apposta al contratto non era accompagnata da alcune indicazioni ritenute essenziali (l’identità dei lavoratori da sostituire, la durata della loro assenza e il tipo specifico di ragioni sostitutive).

Comeconseguenza di tale accertamento, la dipendente ha chiesto la riqualificazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, la reintegrazione nel suo posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate dalla fine del rapporto alla ripresa del lavoro.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di accertamento della nullità del termine, ma solo con sentenza parziale; questo perché, secondo il giudice, la domanda sulle conseguenze retributive della conversione del rapporto richiedeva il preventivo accertamento, da parte della Corte Ue, in merito al possibile conflitto tra il regime di indennità previsto per il lavoro a termine nel collegato lavoro (la legge 183/10, che riconosce in favore della persona illecitamente assunta a tempo determinato un’indennità tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) e le le tutele riconosciute dall’articolo 18 della legge 300/70 (lo Statuto dei lavoratori) in favore del dipendente assunto a tempo indeterminato, che anche dopo la riforma Fornero riconosce nei casi di accertamento dell’invalidità o dell’inefficacia del suo licenziamento somme di importo più elevato.

Tale dubbio, per il magistrato di Napoli, sarebbe legittimato dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nella parte in cui vieta di discriminare i lavoratori assunti a tempo determinato. La Corte di giustizia – come accennato – ha escluso la sussistenza dei profili di incompatibilità adombrati dal giudice italiano.

Analizzando l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la Corte di giustizia europea ricorda che uno degli obiettivi della normativa comunitaria è quello di garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.

Tuttavia, secondo la Corte, dalla formulazione letterale della clausola 4, punto 1, emerge che il diritto alla parità di trattamento fra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato si applica solo se gli stessi si trovano in situazioni comparabili.

Questa caratteristica, prosegue la Corte, manca nel caso in questione, in quanto l’illegittimo ricorso al lavoro a termine e il licenziamento ingiustificato sono due fattispecie radicalmente differenti.

Il Sole 24 Ore – 13 dicembre 2013

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