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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Controlla distanza, videosorveglianza da giustificare. Dispositivi legittimi solo dopo l’utilizzo di misure di prevenzione meno invasive
    Notizie ed Approfondimenti

    Controlla distanza, videosorveglianza da giustificare. Dispositivi legittimi solo dopo l’utilizzo di misure di prevenzione meno invasive

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati20 Febbraio 2018Nessun commento3 Minuti di lettura
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    Ispettorato. In presenza di motivi validi per il controllo a distanza i lavoratori sono inquadrabili anche direttamente

    Con la circolare n. 5 di ieri l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha fornito indicazioni sull’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ponendo l’accento sulla necessità che i limiti all’utilizzo delle strumentazioni siano correlati alle ragioni giustificatrici individuate dall’impresa.

    L’Ispettorato afferma che, se sono effettivamente presenti le finalità che giustificano il controllo (ad esempio, ragioni di sicurezza sul lavoro), l’impianto di cui si chiede l’installazione può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza introdurre limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore. Aggiunge l’Inl che, se le riprese sono coerenti con le ragioni che giustificano il controllo, si può evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l’esatto numero degli impianti da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l’ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.

    L’Ispettorato si sofferma, poi, sulla nozione di «patrimonio aziendale» che il Jobs Act ha introdotto tra le specifiche ragioni che giustificano l’installazione degli impianti di videosorveglianza, evidenziando che per i dispositivi che entrano in funzione in presenza del personale aziendale va verificata non solo l’effettiva ricorrenza della finalità giustificatrice dichiarata, ma anche il rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza previsti dal Garante Privacy. Ne consegue che, laddove a fondamento della installazione degli impianti di controllo sia invocata la tutela del patrimonio aziendale, i dispositivi che si attivano quando sono presenti in azienda lavoratori sono legittimi solo se siano state rilevate specifiche anomalie e dopo che siano state esperite altre misure di prevenzione meno invasive per i lavoratori.

    La circolare si sofferma anche sulle nuove tecnologie video Ip, che consentono il trasferimento dei dati video e audio in formato digitale da un device all’altro, nonché il collegamento via internet a postazione remota. L’Ispettorato ammette l’utilizzo di queste tecnologie da postazione remota solo «in casi eccezionali debitamente motivati». Prosegue la circolare precisando che l’accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi «log di accesso» siano conservati per un periodo non inferiore a sei mesi. Non è, invece, più posto come requisito l’uso di un sistema a «doppia chiave fisica e logica».

    Infine, la circolare afferma che l’installazione sulle macchine di un sistema di riconoscimento biometrico può essere considerata strumento indispensabile allo svolgimento della prestazione lavorativa e, come tale, non richiedere l’attivazione della procedura prevista per l’installazione delle apparecchiature di controllo.

    Le nuove indicazioni dell’Inl confermano le incertezze applicative sulla materia.

    Giuseppe Bulgarini d’Elci – Il Sole 24 Ore – 20 febbraio 2018

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