Il Food and Veterinary Office ha pubblicato la relazione finale di un’ispezione effettuata in Italia lo scorso giugno al fine di valutare l’applicazione dei controlli sull’importazione dei prodotti di origine animale. L’obiettivo dell’audit era valutare il sistema di controllo ufficiale attuato dalle autorità competenti sui controlli rinforzati nei confronti dei prodotti di origine animali importati. A questo proposito, la verifica ha coperto anche il piano di monitoraggio, il campionamento in caso di sospetto e l’utilizzo del Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Nella relazione Fvo conclude che in Italia il piano di monitoraggio basato sui rischi è attuato conformemente alle disposizioni previste a livello comunitario, e contribuisce a garantire che le merci importate siano conformi ai requisiti di ingresso nell’UE. L’esecuzione dei controlli è generalmente efficace e riesce ad identificare le spedizioni sospette, innescando il regime rinforzato di controlli.
Lo scambio di informazioni con gli Stati membri e la Commissione europea è pero ostacolata dalla registrazione tardiva o incompleta dei risultati delle analisi di laboratorio per il Trade Control and Expert System (TRACES). Questo impedisce altri Stati membri di accedere a informazioni utili per la pianificazione dei loro controlli ufficiali.
Il rapporto formula una raccomandazione all’indirizzo delle autorità competenti italiane affinché pongano rimedio alle carenze riscontrate e/o migliorino ulteriormente le misure di controllo in atto. La Commissione raccomanda di inserire nel sistema Traces i dati completi derivanti dall’attività di campionamento, come previsto dall’Articolo 3 della Decisione n. 292/2004 e dall’articolo 8(1) della Direttiva 97/78/EC, al fine di rendere disponibile i risultati ottenuti sia agli altri Stati membri che ai servizi della Commissione.
Inoltre raccomanda che le apparecchiature siano calibrate e regolarmente monitorate, e le strutture ben tenute, al fine di renderle costantemente idonee al loro scopo, come richiesto dall’articolo 4 (2) (d) del regolamento (CE) n 882/2004.
20 gennaio 2016