Il Ministero della Salute aggiorna sulle deroghe al Feed Ban nell’ambito delle attività di prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Con nota del 24 settembre il Ministero ha trasmesso ad assessorati regionali, Izs e associazioni di filiera le Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n.999/2001 come modificato dal Reg.(UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Con il Regolamento (UE) n. 56/2013 sono stati modificati gli allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 999/2001, Con le linee guida vengono forniti alcuni elementi di aggiornamento. L’articolo 7 par.1) del Regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali trasformate (PAT), estendendo tale divieto anche agli animali da allevamento diversi dai ruminanti, il cosiddetto FEED BAN.
Gli animali da compagnia e gli animali da pelliccia non sono soggetti alle regole del FEED BAN. Tuttavia, nell’allegato IV del suddetto regolamento sono contenute una serie di deroghe a tale divieto, sotto specifiche condizioni, che sono state ampliate tramite la riammissione, dal 1 Giugno 2013, delle PAT ottenute da animali terrestri non ruminanti per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura.
Un aspetto imprescindibile, in caso di deroga, è quello di evitare le contaminazioni crociate; pertanto appropriate ed efficaci procedure dovranno essere validate e messe in atto dagli operatori e opportunamente documentate. In particolare, nel caso del trasporto sfuso deve essere per di più predisposta una adeguata procedura di pulizia che deve essere precedentemente approvata dall’autorità competente locale e documentata.
Si ricorda con l’occasione, che, fermo restando la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, per gli “impieghi speciali nei mangimi” di cui all’art. 18 del Reg. 1069/2009 previa autorizzazione dell’autorità competente, la produzione di Pat è consentita solo a partire da materiali di categoria 3 di cui all’art.10 – eccetto le lettere n), o) e p) – del reg. (CE) 1069/2009 e che, come indicazione generale, la produzione, la raccolta, il trasporto e l’uso dei prodotti in deroga deve essere effettuato solo in stabilimenti o con attrezzature che non vengono utilizzati per le specie/categorie animali, per le quali l’uso mangimistico di detti prodotti non è ammesso, al fine di evitare una contaminazione crociata. L’autorità competente locale (Servizio Veterinario dell’Azienda Usl) può, a specifiche condizioni, autorizzare gli operatori che agiscono in deroga a quanto sopra.
A completamento del quadro attuale di divieti e deroghe in merito all’uso di proteine animali nell’alimentazione degli animali, occorre richiamare quanto disposto dall’art 11, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 che vieta la somministrazione ad animali terrestri di PAT ottenute da animali della stessa specie (cannibalismo). Gli animali da pelliccia sono esclusi da tale divieto. Per quanto riguarda, invece, l’alimentazione dei pesci di allevamento, il divieto di cannibalismo è valido solo se le PAT derivano da pesci della stessa specie comunque allevati.
Infine, l’utilizzo di tuberi e radici (materie prime per mangimi), contenenti frammenti ossei, ai sensi della nota diffusa dal Ministero della Salute n. prot. DGSA/XIbis/45054/P/I8da9/1 del 20 dicembre 2005, supportata dall’analisi del rischio effettuata dall’ISS e ribadita dal CReAA e dal CEA, non è consentito.
In chiusura della circolare una tabella di dettaglio che riepiloga il FEED BAN e le deroghe in vigore in merito all’utilizzo delle proteine animali.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 28 settembre 2015