E’ stata pubblicata sul Bur del 4 settembre la delibera n. 1100 del 18 agosto 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato le Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie.
Il provvedimento approva linee guida che si prefiggono l’obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l’attività di controllo numerico delle nutrie.
POSSIBILI METODOLOGIE DI CATTURA E SMALTIMENTO
Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasica
La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l’intero arco dell’anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.
Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall’interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).
La soppressione eutanasica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.
Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.
La soppressione eutanasica delle nutrie potrà avvenire all’interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d’armi).
A tal fine è giustificato il trasporto dell’arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l’utilizzo sia fatto dal proprietario/conduttore del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.
Raccolta e smaltimento delle carcasse
Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interramento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, ( All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A ) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D.
Considerando l’attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.
In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l’interramento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi,ecc), almeno 10 metri dai corsi d’acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d’acqua.
E’ opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga ( indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.
Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l’interramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 13 del Reg.CE n. 1069/2009.
Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termo distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).
6 settembre 2015