E’ legge il decreto approvato lunedì scorso dal Governo per far fronte all’emergenza coronavirus con una iniezione di 25 miliardi per potenziare la sanità e sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Per la sanità molti interventi con un unico obiettivo quello di rafforzare in tempi rapidi le strutture in prima linea nella lotta all’epidemia a partire dai posti leto in terapia intensiva, peneumologia e malattie infettive. Mobilitata anche la sanità privata e la sanità militare. IL TESTO.
Con 127 articoli e una dote finanziaria di 25 miliardi diventa operativo con la pubblicazione in Gazzetta il decreto legge approvato lunedì scorso dal Governo con le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Alla sanità andranno 1,410 miliardi a valere sul fondo sanitraio 2020 e altri 1,610 miliardi andranno invece a potenziare il fondo per le emergenze nazionali in capo alla Protezione civile.
Moltissimi gli interventi definiti per il potenziamento della sanità che vanno ad aggiungersi a quelli previsti dal Decreto legge del 9 marzo scorso. In questo nuovo decreto previste altre misure specifiche per il personale (dagli straordinari alla possibilità per Asl e ospedali di trattenere in servizio il personale prossimo alla pensione), misure per il potenziamento dei posti letto in Terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive anche ricorrendo al privato, requisizione di spazi per la creazione di aree sanitarie temporanee, incentivi per la produzione di dispositivi medici, requisizione di presidi sanitari e medico chirurgici e anche di strutture alberghiere e similari per ospitare persone in sorveglianza sanitaria.
Stabilito anche l’arruolamento di medici, infermieri e tecnici per biologia clinica dai reparti della sanità militare che verrà comunque potenziata. Come potenziate saranno anche le strutture del ministero della Salute, dell’Iss e dell’Inail. E poi misure per l’acquisizione di mascherine e dispositivi medici e per le sperimentazioni di medicinali e dispositivi medici utili per questa emergenza sanitaria.
Previsto inoltre che la laurea in medicina diventi abilitante all’esercio della professione con la conseguente cancellazione dell’esame di Stato. Tra le altre misure anche l’equiparazione alla malattia, con i relativi trattamenti economici, del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria per i lavoratori del settore privato e ancora il bonus baby sitter di 1.000 euro per tutti i lavoratori pubblici e privati della sanità.
Di seguito una sintesi degli articoli riguardanti la sanità.
Articolo 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati nel limite dell’importo pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020.
Stanziati, per il 2020, 100 milioni per il reclutamento di specializzandi e il richiamo di medici in pensione, come già previsto dal decreto legge 14/2020.
Articolo 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. Per questo viene autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l’anno 2023.
Articolo 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
Le Regioni e le aziende sanitarie potranno stipulare contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b);
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate (incremento del 50% posti letto in terapia intensiva e del 100% in pneumologia), mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
Qualora non si riesca a raggiungere questi obiettivi le Regioni e aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare contratti anche con strutture private non accreditate. Le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle Regioni o delle aziende sanitarie, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature. Questi contratti saranno efficaci fino al termine dello stato di emergenza.
Per l’acquisto di queste ulteriori prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l’anno 2020, mentre per l’acquisto di prestazioni da strutture private, accreditate e non, di 100.000.000 euro per l’anno 2020. Queste spese andranno a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.
Articolo 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Le regioni potranno attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non si applicheranno alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni. E per questo viene autorizzata una spesa di 50 milioni.
Riparto delle risorse di cui agli articoli 1 e 3
Riparto delle risorse di cui all’articolo 4
Articolo 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. I dispositivi di protezione individuale saranno forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari. Per questo viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 6 (Requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e di beni immobili)
Fino al termine dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile potrà disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
La requisizione in uso potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
Il Prefetto potrà provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie.
Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali.
Articolo 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
Vengono rinforzati temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, viene stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell’ordinamento militare.
Gli oneri previsti sono di euro 13.749.052 per l’anno 2020 e a euro 5.661.374 per l’anno 2021.
Articolo 8 (Assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)
La disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell’emergenza e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.
Per queste finalità viene autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Articolo 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
Viene autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.
Articolo 10 (Potenziamento risorse umane dell’Inail)
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Alla copertura dei degli oneri pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Articolo 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità)
Lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L’Istituto viene inoltre autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, 50 unità di personale così suddivise:
a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
Articolo 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
Fino al perdurare dello stato di emergenza, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, si potranno trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Articolo 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
Per la durata dell’emergenza epidemiologica viene consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati dovranno presentare un’istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni, che potranno procedere al reclutamento temporaneo di questi professionisti.
Articolo 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
A chi lavora alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipotesi in cui queste persone abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
Articolo 15 (Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
Fino al termine dello stato di emergenza viene consentita la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.
Le aziende produttrici dovranno inviare all’Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa. L’istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione, si dovrà pronunciare circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.
Articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, previa valutazione dell’Iss.
Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Articolo 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da Covid)
Limitatamente al periodo dello stato di emergenza viene affidata ad Aifa la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e
degli usi compassionevoli. I dati delle sperimentazioni riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con Covid-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.
Limitatamente al periodo dello stato di emergenza il comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con Covid-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Cts dell’Aifa.
Il Comitato Etico acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con Covid-19, nonché eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli. Comunica poi il parere alla Cts dell’Aifa, quest’ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l’Aifa, sentito il Comitato etico nazionale, pubblica entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonché per le modalità di adesione agli studi.
Articolo 18 (Rifinanziamento fondi)
Viene previsto un incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale 2020 e, sempre per il 2020, di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali.
Articolo 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid-19)
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa al congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Questi benefici verranno riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’Inps procede al rigetto delle domande presentate.
Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele qui previste sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari)
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
Articolo 102 (Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
Il decreto prevede anche che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Abolito quindi il vecchio esame di stato.
18 marzo 2020
QUOTIDIANO SANITA
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=82730