La Corte dei Conti, sezione controllo della Lombardia chiarisce le regole procedimentali e di calcolo a proposito del cumulo dei “ratei” in materia di assunzioni: in particolare in merito alla possibilità di utilizzo dei ratei delle facoltà assunzionali non utilizzati anno per anno.
Il parere si sofferma sulla necessità di «impegnare contabilmente la quota delle risorse inerenti alle facoltà assunzionali che di anno in anno si liberano» oppure se sia a tal fine sufficiente una qualche forma di “prenotazione”.
Preliminarmente la sezione lombarda, ricorda «il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni varie dalla parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».
Ritiene, poi, che «a tali fini non sia necessario che l’ente locale proceda, anno per anno, ad uno specifico impegno delle somme liberate dal mancato impiego delle facoltà assunzionali residue determinate dalla disciplina vincolistica del turn-over (cfr. deliberazione n. 2/2012/Par della Sezione regionale di controllo per la Basilicata)».
La Corte ritiene che l’impegno costituisca la prima fase del procedimento di spesa, mentre in virtù del blocco del turn-over l’assunzione potrebbe intervenire anche a distanza di tempo rispetto al momento in cui le risorse si liberano o, al limite, potrebbe anche non intervenire del tutto.
Per la Corte, la minore spesa per il personale verificatasi nell’anno è un’economia che va a migliorare i saldi di finanza pubblica, e secondo i giudici contabili, una volta verificatasi la vacanza d’organico non rimpiazzata secondo il coefficiente di turn over dell’anno, «l’ente locale dovrà programmare in termini amministrativi la futura assunzione, che po-
Per la Corte, la minore spesa per il personale verificatasi nell’anno è un’economia che va a migliorare i saldi di finanza pubblica, e secondo i giudici contabili, una volta verificatasi la vacanza d’organico non rimpiazzata secondo il coefficiente di turn over dell’anno, «l’ente locale dovrà programmare in termini amministrativi la futura assunzione, che potrà però realizzarsi, nel rispetto della disciplina vincolistica delle assunzioni a quel momento vigente, laddove nell’anno dell’assunzione sia possibile iscrivere nel relativo bilancio la spesa»; sarà sufficiente, quindi, che l’ente locale “preveda” la spesa nel bilancio riferito all’anno in cui avverrà l’assunzione. Programmare in termini amministrativi non può che significare inserire la valutazione sui “ratei” nel piano annuale e triennale delle assunzioni. Per quel che riguarda la possibilità di cumulare i ratei delle facoltà assunzionali non utilizzate anno per anno, la sezione lombarda ricorda che «a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»
Spetta al Comune interessato, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza contabile, oltre che del parere in esame, «valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento alle spese per il personale nell’anno 2015, sempre nel rispetto dei vincoli di legge a quel momento vigenti».
Il Sole 24 Ore – 15 settembre 2014