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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Corte di giustizia Ue, equivale al licenziamento la risoluzione del contratto per il rifiuto del dipendente ad acconsentire a un taglio della retribuzione
    Notizie ed Approfondimenti

    Corte di giustizia Ue, equivale al licenziamento la risoluzione del contratto per il rifiuto del dipendente ad acconsentire a un taglio della retribuzione

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche11 Novembre 2015Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Per i giudici di Lussemburgo quando la cessazione del rapporto di lavoro “è imputabile alla modifica unilaterale apportata dal datore di lavoro a un elemento sostanziale del contratto di per ragioni non inerenti alla persona della lavoratrice stessa” si tratta di un licenziamento

    Chiudere un contratto di lavoro perché un dipendente ha rifiutato una riduzione salariale o un’altra modifica “sostanziale e unilaterale” del contratto, equivale ad un licenziamento: lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue. “La risoluzione di un contratto di lavoro in seguito al rifiuto del lavoratore di acconsentire a una modifica unilaterale e sostanziale, a suo svantaggio, degli elementi essenziali del contratto costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi”, scrive la Corte.

     “Il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di ‘licenziamento’ ai sensi della direttiva. La Corte ricorda che i licenziamenti si caratterizzano per la mancanza di consenso da parte del lavoratore”, si legge nella sentenza.

    La Corte si è pronunciata su un caso spagnolo nel quale, in sintesi, il dipendente di un’azienda che aveva chiuso numerosi contratti di lavoro per motivi e con modalità differenti, voleva vedere applicata la legge sui licenziamenti collettivi che l’azienda invece negava, avendo chiuso dei contratti anche con il consenso di alcuni dipendenti. Tra essi, una lavoratrice che aveva acconsentito alla risoluzione consensuale dopo aver rifiutato una decurtazione dello stipendio del 25%.

    Ma, scrive la Corte, in questo caso la cessazione del rapporto di lavoro “è imputabile alla modifica unilaterale apportata dal datore di lavoro a un elemento sostanziale del contratto di per ragioni non inerenti alla persona della lavoratrice stessa. Tale cessazione costituisce quindi un licenziamento”.

    Repubblica – 11 novembre 2015 

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