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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Corte-Europea: autonomia autorità nazionali su «cibo inadatto al consumo»
    Notizie ed Approfondimenti

    Corte-Europea: autonomia autorità nazionali su «cibo inadatto al consumo»

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche5 Maggio 2013Nessun commento2 Minuti di lettura
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    La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, le autorità nazionali – sotto la propria responsabilità esclusiva- potranno fare menzione non solo dei prodotti destinati al ritiro, ma anche delle imprese, marche nonché trasformatori e distributori.

    Il caso

    Tale aspetto giurisprudenziale deriva dalla risoluzione di un caso specifico, condotto in Germania (C636/11) dove un trasformatore di selvaggina è stato accusato di scarse condizioni igieniche, e le autorità hanno diramato avvisi pubblici. L’ Autorità Bavarese sulla Salute e Sicurezza Alimentare aveva quindi chiesto all’impresa di informare i consumatori ed effettuare il ritiro del prodotto. L’ impresa al contrario avrebbe proposto la restituzione del prodotto al consumatore con sostituzione perché a suo dire, la presenza di semplici difetti sensoriali non costituivano alcun rischio per la sicurezza alimentare. In ragione della mancanza di chiarimenti le autorità bavaresi hanno allora diffuso comunicati molto forti, sottolineando come ben 6 campioni su 9 fossero in condizioni di avanzata putrefazione, e presentavano odori ripugnanti, in ragione delle condizioni rivoltanti di igiene aziendale.

    La svolta

    In seguito, l’azienda avrebbe dichiarato insolvenza, in ragione delle perdite commerciali che voleva imputare ai messaggi delle autorità pubbliche sul suo conto  accusando le autorità sanitarie tedesche di aver dichiarato dannosi i propri prodotti quando in realtà sarebbero stati semplicemente “inadatti al consumo umano”.

    Chiamata ad esprimersi sulla questione lo scorso 11 aprile, la Corte di Giustizia Ue è allora pervenuta alla conclusione che per assicurare la massima protezione possibile dei consumatori, si possano diramare messaggi rivolti anche ad alimenti “non adatti al consumo umano” e non semplicemente “dannosi”. Se quindi il cibo non è adatto al consumo umano, non copre i requisiti richiesti dall’articolo 14 del reg. (CE)178/2002.

    sicurezzaalimentare.it – 5 maggio 2013 

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