Corte Europea: i precari della Pa devono essere risarciti ed i responsabili sanzionati. Niente stabilizzazione obbligatoria, ma i risarcimenti devono essere effettivi
Le tanto attese risposte della Corte Europea in tema di precariato nel pubblico impiego sono finalmente arrivate. Ci riferiamo alla vera e propria “piaga sociale” del ricorso abusivo dei contratti a termine nella Pa, che condanna migliaia di lavoratori ad una vita di eterno precariato. Ebbene, secondo i giudici europei il precario della Pa, vittima di un abuso di contratti a termine, deve essere necessariamente risarcito e il dirigente pubblico responsabile dell’illegittima precarizzazione dovrà essere sanzionato, ma non è necessaria la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ciò è quanto ha, da ultimo, affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una recentissima sentenza (del 07.03.2018) [1]. Via, dunque, ai maxirisarcimenti per i precari del pubblico impiego. Detti risarcimenti, infatti, dovranno essere “effettivi” e, quindi, più elevati.
Ma procediamo con ordine. Vediamo più nel dettaglio cosa ha statuito la Corte Europea. Prima, però, facciamo un passo indietro e analizziamo qual è, sul punto, l’orientamento dei giudici italiani.
Precari e risarcimento del danno: il punto della situazione in Italia
La Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3]. Questo rimedio forfettario, tuttavia, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Non spetterebbe, invece, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.
Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea
Molte volte la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore italiano affinché predisponesse una tutela «più energica» nei confronti dei lavoratori precari e, ad oggi, sono giunte risposte più chiare direttamente dai giudici di Lussemburgo.
La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. La donna, dunque, ha subito innegabilmente per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non era sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si sarebbe rivelata l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe spettare il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice, ha rimesso – con apposita ordinanza [6] – la questione ai giudici europei.
Corte Europea: ai precari spetta il risarcimento
Le conclusioni rese dai giudici europei aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego.
In realtà, la materia è particolarmente tormentata per via della disparità di trattamento esistente tra le tutele a disposizione dei dipendenti pubblici rispetto a quelle previste (a fronte del medesimo abuso) per i lavoratori del settore privato. Ed infatti, mentre questi ultimi possono ambire alla “stabilizzazione” del rapporto, l’unica consolazione per i precari del pubblico impiego è un’indennità forfettaria. Sul punto, tuttavia, la Corte Ue ha avuto modo di affermare che tale disparità di trattamento tra lavoratori non costituisce una violazione del diritto comunitario. Ciò in quanto il legislatore italiano è libero di prevedere conseguenze diverse tra il settore pubblico ed il settore privato, purché l’ordinamento preveda misure effettive per evitare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine.
Ciò posto, i giudici europei non hanno “messo in dubbio” la compatibilità, rispetto all’ordinamento comunitario, delle soluzioni adottate dal legislatore italiano. Pur tuttavia, hanno sottolineato che le misure risarcitorie che la normativa italiana prevede nei confronti dei lavoratori pubblici vittime di un’abusiva reiterazione dei contratti a termine potrebbero contrastare con il principio di effettività della tutela.
In tema di pubblico impiego, dunque, le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea solo per quel che concerne il piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico.
12 marzo 2018 (business.laleggepertutti.it)