La carne halal non può avere l’etichetta europea “agricoltura biologica”. Il logo di produzione biologica europeo non può essere apposto a carni provenienti da una macellazione rituale – quella che rispetta le prescrizioni di alcuni riti religiosi, in questo caso quelli considerati leciti dall’Islam – perché questa pratica “non rispetta le norme più elevate in materia di benessere degli animali”. Questa la pronuncia che arriva oggi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La sentenza
La Corte si è espressa (diversamente dall’interpretazione che sul caso era stata proposta dall’avvocato generale) dichiarando che le regole di diritto dell’Unione “non consentono l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento”.
Il caso scaturisce da un’associazione francese che nel 2012 aveva chiesto al Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di far vietare la dicitura “agricoltura biologica” sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati “halal” provenienti da animali macellati senza previo stordimento. La questione è arrivata alla Corte di Giustizia, cui la Corte d’appello amministrativa di Versailles ha chiesto se le regole di diritto della Ue applicabili (quelle che risultano dal regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e dal suo regolamento di applicazione, nonché dal regolamento relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento) vadano interpretate nel senso che autorizzino o vietino il rilascio dell’etichetta europea agricoltura biologica a prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento.
Nella pronuncia, la Corte richiama il fatto che il legislatore europeo abbia sottolineato nei regolamenti considerati la volontà di garantire il benessere degli animali con una serie di norme rinforzate in materia di benessere animale in tutte le fasi della produzione, compresa la macellazione, e che in questa fase lo stordimento rappresenta la tecnica meno lesiva del benessere degli animali.
Per la Corte di giustizia “la pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l’animale può essere messo a morte senza previo stordimento, che è autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento. Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza”. E dunque, se la macellazione senza previo stordimento richiede un taglio preciso che eviti le sofferenze degli animali, è anche vero – dice la Corte – che questa tecnica non riduce al minimo le sofferenze degli animali.
La Corte conclude che “i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dal diritto dell’Unione”.
L’obiettivo delle norme sull’etichettatura biologica consistono, aggiunge la Corte, nel “tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici” ed è importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti che recano il logo di produzione biologica dell’Unione europea, siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate in materia di benessere degli animali. Da qui la Corte dichiara che “le regole di diritto dell’Unione non consentono l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento”.(help consumatori).