Il Sole 24 Ore. La pandemia Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni anche nel mondo assicurativo, tra le altre anche in materia di interpretazione delle polizze infortuni stipulate su base volontaria. Nelle aule di giustizia è infatti arrivato il contenzioso circa il diritto degli eredi dell’assicurato che abbia contratto l’infezione da Covid-19 e sia deceduto ad avere l’indennizzo in forza di una polizza infortuni.
Le norme
La legislazione dell’emergenza si è occupata di questo tema sul fronte “pubblico” delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dell’Inail. L’articolo 42 del decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”) ha infatti stabilito che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini Inail.
La questione è entrata nelle aule giudiziarie, dove l’orientamento prevalente che si sta formando afferma che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021, giudice Mari, Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022, giudice Parziale, Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022, giudice Ria).
Quanto al principio stabilito dall’articolo 42 del decreto “Cura Italia”, i giudici ritengono che, siccome la norma fa esclusivo riferimento alle assicurazioni sociali, non sia proprio per tale ragione estensibile alle assicurazioni private.
La pronuncia divergente
In questo contesto, si segnala una pronuncia di senso opposto, per cui l’infezione da Covid-19 deve essere considerata a tutti gli effetti un infortunio in quanto soddisfa la definizione di infortunio quale «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna». Lo ha affermato il Tribunale di Torino con la sentenza del 19 gennaio 2022 (giudice Oberto).
Il Tribunale, basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica disposta in corso di causa, afferma che anche la causa del contagio da Covid-19 possa considerarsi violenta, in quanto il contatto con l’agente patogeno non è dilatato nel tempo e in quanto «il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale (…) con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato».
Va rilevato che tutte le sentenze applicano le norme sull’interpretazione del contratto per giungere a conclusioni opposte. In un caso, per rimarcare le differenze tra infortunio e malattia alla quale dovrebbe ascriversi l’infezione da Covid-19; nell’altro caso, al contrario, per contestare la definizione di infortunio contenuta in polizza, poiché le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, nel dubbio, vanno interpretate a sfavore dell’assicuratore.
Le decisioni dei giudici
Manca la causa violenta
«Nel comune sentire sociale il Covid-19 è considerato una malattia (…). In sè, non è dunque un infortunio, ma una malattia (…). Non può sostenersi che la contrazione del virus sia avvenuta in circostanze tali da configurare un infortunio. Non risulta che ci sia stato un fatto traumatico, violento ed esterno – nel senso inteso ai termini di polizza, corrispondente alla concezione di “infortunio” comunemente intesa – in occasione del quale (…) abbia contratto il virus».
Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021
Contagio «casuale»
«La malattia non è considerata dalla polizza equiparata all’infortunio, ma è presa in considerazione solo nel caso che sia causalmente conseguente all’infortunio e determini la morte come conseguenza dello stesso. (…) Si deve, quindi, escludere che possa rientrare nel concetto di infortunio la malattia infettiva contratta casualmente».
Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022
Gli effetti per le compagnie
«La maggiore criticità di tale interpretazione (quella che ritiene l’infezione da Covid-19 come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, ndr) è che essa consentirebbe tuttavia di estendere la nozione di infortunio a qualsiasi tipo di infezione, vanificando la distinzione invalsa nella pratica assicurativa».
Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022
Le infezioni virali sono coperte?
«Nel contratto di riferimento non sono peraltro escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie (…).
È quindi da concludere che, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da Sars-CoV-2 soddisfa la definizione di infortunio contemplata (…) nelle condizioni generali di contratto di assicurazione».
Tribunale di Torino, sentenza del 19 gennaio 2022