Al quadro normativo sul documento informatico mancano solo le regole tecniche
Lo scorso 5 giugno è entrato in vigore il Dpcm 22 febbraio 2013 con le «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali», pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 117 del 21 maggio 2013. Il decreto ha aggiunto un importante tassello al quadro normativo italiano sul documento informatico e costituisce un passo importante verso la dematerializzazione. Considerando che il giorno successivo è stato pubblicato il decreto sulla fatturazione elettronica, atteso da anni, si è trattato di un balzo in avanti nella dematerializzazione. Si attendono, peraltro, altre regole tecniche, come, ad esempio, quelle sulla conservazione.
Le regole tecniche riguardano la firma digitale, la firma elettronica qualificata e la firma elettronica avanzata. È su quest’ultima, tuttavia, in questo momento, che si registra la maggior attenzione del mercato. La firma elettronica avanzata è una firma tecnologicamente neutra che quindi non fa riferimento alla tecnologia utilizzata.
La firma elettronica avanzata oggi più diffusa è la firma su tablet, o firma grafometrica, apposta su un particolare tablet con una speciale pen drive e idonea a memorizzare alcune caratteristiche biometriche: velocità della firma, pressione, accelerazione, eccetera. Questa tipologia di firma elettronica riscuote oggi un notevole interesse perché viene avvertita come un gesto naturale da parte del firmatario, che altro non fa che replicare il consueto gesto della sottoscrizione. È stata applicata con grande successo nel settore bancario, che per primo ha cominciato a sperimentare. Ma può ugualmente essere applicata nel commercio elettronico, in sanità, nella pubblica amministrazione, da parte dei professionisti, e in generale in ogni settore.
Occorre sempre ricordare, però, che la firma elettronica avanzata non è un prodotto, ma un processo. Dunque assumono grande rilevanza gli elementi del processo, non solo tecnologici. E proprio questi sono disciplinati in dettaglio dalle regole tecniche. Fra i requisiti del processo di firma elettronica avanzata vi sono: l’identificazione del firmatario, la sottoscrizione delle condizioni di adesione al servizio di firma elettronica avanzata, il soddisfacimento di obblighi informativi e di trasparenza, l’assicurazione dei rischi.
Pubblica amministrazione e sanità risultano avvantaggiate, dal momento che la dichiarazione di accettazione del servizio può esser formulata anche oralmente e poi verbalizzata dal funzionario pubblico o dall’esercente la professione sanitaria che la raccoglie.
Sotto il profilo giuridico, il documento cui è apposta una firma elettronica avanzata ha l’efficacia probatoria della scrittura privata.
Il documento con firma elettronica avanzata integra, inoltre, il requisito della forma scritta, ove prevista dalla legge.
Il Sole 24 Ore – Giusella Finocchiaro – 12 giugno 2013