Nota Ministero della Salute prot.20177 del 14/05/18: Aggiornamento in merito agli adempimenti per il trasporto dei ruminanti morti per cause diverse dalla macellazione
“Abroga”, su tutto il territorio nazionale, l’obbligo di certificazione sanitaria (o controfirma del veterinario Asl sul documento commerciale di trasporto) per il trasporto di TUTTE LE “CATEGORIE” DI RUMINANTI MORTI “in stalla” (a prescindere dall’età, dal Paese di provenienza, etc.), ad eccezione dei casi di cui all’art 8, lettera a), punti i) e ii) del Reg 1069/09, ovvero i ruminanti sospettati o confermati di essere affetti da TSE e i ruminanti abbattuti “a seguito di focolaio” TSE.
A seguito del chiarimento richiesto al Ministero dalla Regione Veneto, questo ha precisato che i ruminanti “sospetti di TSE”, per i quali è stato lasciato l’obbligo di trasporto con certificazione veterinaria, sono i “sospetti clinici” (e non, ad esempio, i ruminanti morti “di età uguale/superiore a quella prescritta per l’effettuazione del test TSE”, i quali pertanto possono essere trasportati senza certificazione/controfirma del veterinario ASL). Il Ministero di è impegnato a riportare tale chiarimento su una nota nazionale di prossima emanazione.
Si precisa che con la nota ministeriale in oggetto supera quanto disciplinato dalla Regione con nota prot. n. 424514 del 21/10/2015.
23 maggio 2018