Dalla sperimentazione clinica dei medicinali al riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, dall’inserimento del parto senza dolore nei Lea al contrasto dell’abusivismo in sanità, dalla formazione specialistica dei nuovi medici nelle aziende Ssn al testo unico sugli enti vigilati dal ministero della Salute. E poi, il grande nodo dell’istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del ministero della Salute, per arrivare al “pacchetto” della sicurezza alimentare e veterinaria passando dalla “prevenzione dei rischi connessi all’uso di sigarette elettroniche e sanzioni per vendita e uso scorretto”. In poche parole, il Ddl Lorenzin in tutta la sua complessità, passato allo scanner dalla nota di lettura del servizio Bilancio che qui pubblichiamo. La nota di lettura del servizio bilancio del Senato
Il disegno di legge 1324 (norme varie in materia sanitaria), che sarà discusso mercoledì 24 in sede consultiva alla XII di Palazzo Madama con relatrice Emilia De Biasi, nel suo complesso viene “promosso” dal servizio Bilancio. Che si sofferma però soprattutto – in tema di dirigenza sanitaria del ministero della Salute (art. 10) – sugli elementi di congruità della norma contenuta nella relazione tecnica al provvedimento. Servono, scrive il Servizio bilancio, «tutti gli elementi idonei a fornire un riscontro in merito alla congruità dei parametri adottati dalla RT nella rideterminazione dell’onere, nonché un prospetto pluriennaledegli effetti finanziari aggiuntivi attesi dalla istituzione del nuovo ruolo in relazione alle unità che è stabilito vi affluiranno».
Sicurezza alimentare e sicurezza veterinaria: le osservazioni del servizio bilancio
Per quanto riguarda le Deleghe al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (art. 11) , il servizio Bilancio non ha “nulla da osservare in ordine alle potenzialità di risparmi conseguibili a regime da un maggior coordinamento fra gli organi di controllo nel settore. Si rileva tuttavia che non sembrano potersi escludere maggiori oneri nella fase iniziale di implementazione e sviluppo del predetto coordinamento”
Quanto all’articolo 14, al comma 1, che autorizza il ministero della Salute a realizzare, quale estensione e integrazione dell’attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (Sinvsa) per assicurare la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operantinel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei mangimi e della nutrizione, il servizio Bilancio fa alcune considerazioni.
Preso atto che “il nuovo sistema maggiormente integrato potrebbe a regime consentire di ottenere risparmi per le PA, andrebbero comunque acquisiti elementi in merito alla effettiva possibilità che il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (Sinvsa), sia pure come mera estensione e integrazione dell’attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, possa essere realizzato nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la sua implementazione potrebbe richiedere un cospicuo sforzo in termini di software e aggiornamento del personale dedicato”
Il servizio Bilancio richiama “l’attenzione inoltre sulla necessità, prescritta dal comma 3, di rendere compatibili il sistema informativo nazionale e i sistemi regionali, ove esistenti, sottolineando che la realizzazione di cooperazioni applicative tra i sistemi informatici richiederà probabilmente un consistente impegno. Infine, conformemente alla prassi, si rappresenta l’opportunità che la clausola d’invarianza finanziaria sia riferita all’intera finanza pubblica e non al solo bilancio dello Stato”
Quanto alle disposizioni in materia di sicurezza veterinaria, con la previsione di specifiche misure tecniche volte a contenere le malattie degli animali a carattere infettivo e diffusivo (art.20), per il servizio Bilancio “andrebbe ulteriormente assicurato che l’utilizzo di più moderne metodiche di contenimento ed eradicazione delle malattie degli animali a carattere infettivo e diffusivo possa essere svolto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Quanto all’articolo 21, recante “Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell’ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi” il servizio Bilancio osserva si osserva che “per assicurare l’invarianza finanziaria andrebbe esclusa la corresponsione di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo al medico veterinario che dovrà garantire la sua presenza nell’ambito della commissione di vigilanza”.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 22 settembre 2014