E’ stata pubblicata sul Bur n.69 del 19 luglio, la delibera della Giunta regionale n. 742 del 27 maggio che prevede la riscossione delle quote previste dal Dlgs n. 194/2008, “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004”, anche da parte degli imprenditori agricoli per l’esercizio dell’attività di cui all’art.2135 del codice civile che rientrano nell’allegato A, Sezione da 1 a 5, del decreto. Il decreto 194/2008 ha disciplinato le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali regolando la materia della riscossione delle tariffe ed individuando nell’Allegato A le Sezioni nelle quali si prevedono tariffe applicabili alle diverse attività del settore alimentare. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe sono così ripartiti: 90% alle Ulss, 3,5% alle Regioni e Province Autonome, 3,5% agli Izs, 1% ai Laboratori nazionali di referenza, 2% allo Stato. Sull’ambito di applicazione del decreto sono emersi dubbi interpretativi, in ordine alla esclusione degli imprenditori agricoli dai soggetti tenuti al versamento della tariffe.
Dubbi interpretativi, tra le previsioni nazionali (che avevano introdotto tale esclusione) e le fonti comunitarie, in particolare sull’individuazione delle concrete fattispecie per le quali gli imprenditori agricoli non avrebbero dovuto più corrispondere le tariffe.
Alla luce infine delle recenti pronunce del Tar Emilia Romagna che hanno riconosciuto l’assoluta prevalenza della normativa comunitaria su quella statale, si avvalora, recita la delibera veneta, la legittima pretesa del pagamento delle tariffe, a fronte dei costi sostenuti per i controlli ufficiali, come individuati nell’allegato A, Sezioni da 1 a 5 del D.lgs. 194/2008.
In assenza di chiarimenti da parte del Ministero della Salute, la Regione Veneto “aderisce all’interpretazione che, per gli operatori ricompresi nelle Sezioni da 1 a 5 del D.Lgs 194/2008, è previsto l’obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali, ai sensi dell’art.27, comma 2 del Regolamento (CE) 882/2004 e che le modifiche del Decreto Legislativo 194/2008, introdotte dalla legge 4 giugno 2010, n.96 e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, intendono chiarire che l’esonero del pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali è riferibile ai soli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all’art.2135 del codice civile, che esercitano le attività ricomprese nell’ambito della sezione 8 del medesimo Decreto ed entro le relative soglie, operatori che non sono specificamente vincolati al pagamento di tariffe dal Regolamento (CE) 882/2004”.
Ritenuta tale applicazione, si legge ancora, “coerente con i vincoli e gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria e che, come noto, l’Amministrazione è tenuta al rispetto di tale canone interpretativo in quanto tenuta ad applicare la legislazione nazionale, nel rispetto delle fonti sovra ordinate di rango comunitario”.
Peraltro “la suddetta modalità attuativa evita una disparità di trattamento notevole tra operatori appartenenti al medesimo settore produttivo nel territorio nazionale e nell’ambito delle Regioni, garantendo da sperequazioni nel mercato e, nel frattempo, garantisce il perseguimento degli obiettivi della legge comunitaria che prevedono una stretta correlazione tra le esigenze di un effettivo controllo sulle attività e adeguati finanziamenti idonei a reperire risorse utili a fare i controlli”.
Sono, quindi, assoggettati al pagamento delle tariffe previste dal D.Lgs. 194/2008 tutti gli operatori che esercitano le attività connesse ai controlli ufficiali rispetto alle quali la riscossione delle tasse è “obbligatoria”, comprese nelle Sezioni da 1 a 5 del Decreto medesimo, perché per costoro sussiste comunque l’obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali, disposto dall’articolo 27, comma 2, del Regolamento (CE) 882/2004, indicate negli Allegati IV e V.
“Gli oneri di versamento riguardano tutto il periodo interessato dalla precedente sospensione e pertanto i soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione devono provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, salvo conguaglio”.
La riscossione riguarda tutto il periodo interessato dalla precedente sospensione. Si tratta, quindi, di una cifra rilevante, complessivamente dell’ordine di alcuni milioni di euro.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 19 luglio 2016