Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal Governo sul decreto lavoro. I voti a favore sono stati 158 e i contrari 141. Il testo su cui l’esecutivo ha incassato la fiducia, che contiene le modifiche frutto della mediazione tra le forze di maggioranza, passa ora all’esame della Camera che deve convertire il decreto in legge entro il 19 maggio. È stato il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, a nome del governo, a porre stamattina la questione di fiducia sul maxiemendamento presentato dall’esecutivo. Il nuovo testo è quello con le modifiche introdotte in commissione Lavoro di palazzo Madama. Sostanzialmente, viene ridefinita la disciplina sui contratti a termini superando i vincoli della motivazione per le proroghe che potranno essere fino a cinque e viene posto un tetto del 20% nel numero di questi contratti sul totale dei dipendenti di un’azienda. Leggi la sintesi del Dl sul sito del Senato
Nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl lavoro i senatori M5S hanno inscenato una protesta, incatenandosi gli uni agli altri e indossando magliette con la scritta “Schiavi mai”. «Oggi – ha detto la senatrice M5S Nunzia Catalfo – non ci muoviamo e ci dovrete portare via con la forza». La seduta è stata brevemente sospesa. Dopo la minaccia di espulsioni di massa da parte del presidente di turno Roberto Calderoli, i lavori sono ripresi con i senatori M5s che si sono tolti le manette.
Il testo al decreto Lavoro su cui il governo ha posto la fiducia sarà composto dal dispositivo licenziato dalla Camera emendato con le modifiche approvate dalla commissione Lavoro. I nove emendamenti su cui la commissione presieduta da Maurizio Sacconi ha espresso parere favorevole, otto del governo e uno del Movimento 5 stelle, confluiranno in un unico maxi-emendamento. La Ragioneria dello Stato ha già «bollinato» la relazione tecnica di accompagno.
Anche in prima lettura era stato necessario il ricorso alla fiducia a mostrare il percorso accidentato delle nuove norme su contratti a termine e apprendistato, prima gamba del Jobs act che dovrà essere completato dal ben più complesso disegno di legge delega. Con la delega si dovranno semplificare le forme contrattuali, oggi oltre 40, e riformare gli ammortizzatori sociali con l’introduzione del sussidio di disoccupazione universale e il superamento della cassa integrazione in deroga.
Rispetto alla versione approvata dalla Camera il nuovo testo approvato in Commissione e votato dall’Aula conferma il ripristino dell’apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività stagionali. Il ritorno invece della quota obbligatoria di stabilizzazione di apprendisti (20%) viene limitata alle sole aziende con oltre 50 dipendenti (prima il riferimento era 30 dipendenti). E si riconosce un ruolo sussidiario delle imprese nella formazione (ma solo se l’azienda si dichiara disponibile), obbligando, dall’altro verso, la regione a indicare con precisione sedi e calendario delle attività formative.
Prevista anche una «particolare attenzione» per gli istituti professionali per favorire il percorso di inserimento nel lavoro nell’ambito del sistema duale (di alternanza scuola-lavoro).
Sui contratti a termine, oltre all’arrivo di sanzioni pecuniarie al posto della stabilizzazione per chi supera il tetto del 20%, si chiarisce che i rapporti in eccesso proseguono comunque fino a conclusione del periodo e che i rinnovi sono sempre possibili (come accade nel caso di lavoratori stagionali). Si conferma la validità dei diversi limiti previsti nei contratti collettivi applicabili all’impresa (ma sarebbe stato meglio chiarire espressamente che il tetto del 20% è derogabile dalla contrattazione aziendale).
Di seguito le principali norme del decreto:
– Il contratto a termine può essere esteso fino ad un massimo di tre anni (dai precedenti 12 mesi) senza indicarne la causalità, cioè la ragione del rinnovo. Sono consentite al massimo 5 proroghe (dalle 8 iniziali). Salta l’obbligo di pausa tra un contratto e l’altro. La percentuale dei lavoratori con contratto a termine non deve superare il 20% dei dipendenti.
– La novità introdotta in Senato per accontentare il partito di Angelino Alfano è che per le aziende che superano il tetto del 20% non è previsto più l’obbligo di assunzione del lavoratore, come nella versione uscita dalla Camera per volontà della sinistra Pd, ma una sanzione pecuniaria che cresce dal 20% al 50% della retribuzione in base alla gravità della violazione. Il tetto del 20% non varrà per i contratti a tempo stipulati dagli enti di ricerca mentre la ‘acausalità’ può protrarsi per oltre tre anni per attività “esclusiva” di ricerca.
– In materia di apprendistato sale a 50 da 30 il numero di dipendenti che l’azienda deve avere affinché scatti l’obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti; la formazione sarà mista, pubblica e privata. Ripristinato l’apprendistato a tempo determinato per le attività stagionali.
– Novità anche nel preambolo che segna una sorta di trait-d’union con il ddl delega che completerà il Jobs act. Per volontà del relatore Pietro Ichino governo e maggioranza si impegnano a varare mediante la legge delega il codice semplificato del lavoro con la previsione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente.
– Il decreto prevede sgravi contributivi pari al 35% per le aziende che nella crisi stipulino contratti di solidarietà. La misura è stata inserita anche per far fronte alla vicenda di Electrolux.
Contratti, le multe al fondo occupazione. Sciolto il nodo sulle sanzioni amministrative per chi supera il tetto
Il relatore Pietro Ichino: «È un passo avanti, dopo 50 anni il rapporto di lavoro a termine perde la sua connotazione negativa»
I contratti a termine non richiedono più una “giustificazione” per 36 mesi (prima il limite era 12 mesi e valeva solo per il primo rapporto). Il numero delle proroghe sale da uno a cinque (nel testo originario del dl Poletti si poteva arrivare a otto). Viene però introdotto un tetto del 20% di utilizzo dei rapporti a tempo (calcolato sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato – e non più in riferimento al generico organico complessivo). Per chi supera il limite scatterà unasanzione pecuniaria (menopunitiva dell’obbligo di stabilizzazione). La “multa”, che dovrà essere versata allo Stato e andrà a finanziare il Fondo occupazione, oscilla dal 20% della retribuzione complessiva per il primocaso di superamento nella singola unità produttiva, che aumenta alla metà della retribuzione complessiva per i casi successivi. Sul punto l’ultimo chiarimento è maturato ieri in commissione Bilancio.
Sull’apprendistato si abbassano le quote di stabilizzazione introdotte dalla legge Fornero (anche se nella versione iniziale del dl scomparivano del tutto). Ora bisognerà confermare a tempo indeterminatoil 20% di apprendisti per poterne assumere di nuovi. Quest’obbligo vale però solo per le aziende con oltre 50 dipendenti (prima la soglia era 30 dipendenti, ancora prima 10 dipendenti).
Il dl licenziato ieri dal Senato corregge alcune rigidità introdotte alla Camera, riportando il contenuto delle disposizioni più vicino all’iniziale versione del provvedimento varato dal governo a metà marzo. Sul fronte dei contratti a termine, con le modifiche in arrivo, l’ordinamento italiano fa un passo avanti: «Non li considera più socialmente pericolosi, superando così la presunzione negativa che dal 1962 per mezzo secolo ha accompagnato questi rapporti di lavoro», ha spiegato il relatore, e giuslavorista, Pietro Ichino.
Una criticità resta però con l’introduzione del tetto legale del 20%, chesi aggiunge ai limiti (molto spessodiversi) già previsti dalla contrattazione. Nella disciplina transitoria si precisa che le imprese “oltre soglia” sono tenute a mettersi in regola entro il 31 dicembre, salvo però che un contratto collettivo «applicabile nell’azienda» disponga un tetto percentuale diverso o un termine più favorevole (il riferimento è però soltanto alla contrattazione collettiva di livello nazionale – mentre per quella aziendale o territoriale vale la regola posta dall’articolo 8 del dl 138 del 2011). Se il datore di lavoro, quindi, all’entrata in vigore delle nuove norme, si trovi con un numerodicontratti a terminesuperiore al limite del 20%, ed entro la fine dell’anno in corso non riassorbe tale eccedenza, non potrà assumere nuovo personale a termine fino a quando, con il turn-over, non rientri nel tetto (non scatteranno però sanzioni).
Il limite del 20% non si applicherà ai contratti di lavoro a termine stipulati dagli enti di ricerca (pubblici e privati). Per i ricercatori inoltre il rapporto di lavoro potrà superare i 36 mesi di durata per consentire il compimento del progetto di ricerca in funzione del quale sono stati assunti (già oggi molti bandi Ue prevedono progetti di ricerca quinquennali).
Sul fronte invece dell’apprendistato si prevede che il contratto scritto continui a contenere il piano formativo individuale, fin dall’inizio, ma solo in forma sintetica (una modifica introdotta dalla Camera e confermata dal Senato). Il tetto delle stabilizzazioni obbligatorie di apprendisti scende al 20% e solo per le aziende con oltre 50 dipendenti. La formazione di base nell’apprendistato professionalizzante continuerà aessere uncontenutofondamentale dell’istituto. Ma la regione avrà l’obbligo di comunicare entro 45 giorni all’impresa cheavviacontratti di apprendistato il calendario dell’attività formativa che organizza. La stessa regione può anche avvalersi, in via sussidiaria, dell’azienda o dell’associazione cui aderisce, ma solo se disponibili. Viene ripristinato l’apprendistato “stagionale” masolo nei territori dove è già in piedi unsistemadi alternanza scuola-lavoro. Tra le altre misure contenute nel decreto, si specifica che il diritto di precedenza(nella riassunzione) può essere comunicato dal datore di lavoro nello stesso contratto; non serve un nuovo documento. Si delinea anche la costituzionediun sistematelematico di verifica della regolarità contributiva; il famoso Durc online. Si rifinanziano i contratti di solidarietà (per fronteggiare le maggiori crisi aziendali, Electrolux in testa) e si uniformanoal 35% le riduzioni contributive. Inunpreambolo alddl diconversione s’impegna infine il governo a redigere un testo semplificato del lavoro e a sperimentare il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente (già previsto nel ddl delega sul «Jobs act»). (Il Sole 24 Ore)
7 – 8 maggio 2014