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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Rassegna Stampa»Decreto liste d’attesa. Il Ministero potrà esercitare i poteri sostitutivi per il controllo delle Asl solo in caso di inadempienza delle Regioni
    Rassegna Stampa

    Decreto liste d’attesa. Il Ministero potrà esercitare i poteri sostitutivi per il controllo delle Asl solo in caso di inadempienza delle Regioni

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati15 Luglio 2024Aggiornato:16 Luglio 2024Nessun commento6 Minuti di lettura
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    I controlli resteranno in capo alle Regioni mentre il ministero potrà verificare, seppur con alcuni limiti, eventuali disfunzioni emergenti.  Alle Regioni spetterà il compito di individuare un Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria che sarà responsabile del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero ma, in caso di mancata individuazione o inadempienza, il ministero della Salute potrà esercitare i poteri sostitutivi verificando in prima persona l’operato delle strutture. IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

    Pronto l’emendamento (si è in attesa della bollinatura) del relatore con il quale si andrà a modificare il contestato articolo 2 del Decreto liste d’attesa. Il testo è frutto di una mediazione portata avanti negli ultimi giorni tra Governo e Regioni e che ha portato anche la Lega a ritirare l’emendamento che proponeva di stralciare in toto l’articolo. Oggetto del contendere era, in particolare, la possibilità per il ministero della Salute di scavalcare le Regioni nel controllo sull’operato delle singole Asl per la gestione e il riassorbimento delle liste d’attesa.

    In sintesi, i controlli resteranno in capo alle Regioni mentre il ministero potrà verificare, seppur con alcuni limiti, eventuali disfunzioni emergenti. Alle Regioni spetterà il compito di individuare un Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria che sarà responsabile del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero ma, in caso di mancata individuazione, il ministero della Salute potrà esercitare i poteri sostitutivi verificando in prima persona l’operato delle strutture ma servirà un Dpcm previa intesa in Stato-Regioni per definire le regole d’ingaggio.

    Di seguito un’analisi più dettagliata dell’emendamento che Qs ha potuto visionare, comma per comma.

    L’articolo 2 continua a prevedere l’istituzione presso il Ministero della salute dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Le attività dell’Organismo sono realizzate con programmi annuali al fine di provvedere alla: a) verifica che ai finanziamenti erogati corrispondano servizi per i cittadini; b) verifica che nella erogazione dei servizi vengano rispettati criteri di efficienza e appropriatezza.

    Soppresso il comma 2 che dava la facoltà all’Organismo di svolgere verifiche presso le aziende sanitarie per verificare il rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime.
    Ad ogni modo, l’Organismo potrà esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Ssn per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, nei limiti di previsti dal comma 172 della manovra del 2004 e avvalendosi anche del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.

    Invariato il comma 4 che spiega come l’Organismo costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all’aliquota sanitaria alla cui copertura si provvede anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche.

    Di conseguenza viene autorizzata la spesa di euro 541.658,18 per l’anno 2024 e di euro 1.083.316,35 annui a decorrere dall’anno 2025. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell’ambito della dotazione organica, appartenenti all’Area Funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

    Nelle more dell’attuazione delle disposizioni, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’Area Funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Viene quindi autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l’anno 2024 e di euro 2.003.859 a decorrere dall’anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l’anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l’anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l’anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall’anno 2025 per i buoni pasto.

    Soppresso anche il comma 5, il personale dell’Organismo non potrà quindi svolgere funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.

    Invariati i commi 6 e 7 che prevedono le coperture per le misure individuate dall’emendamento.

     

    Si aggiunge infine due commi che prevedono come le Regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono con specifica disposizione regionale l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione che provvede ad individuare il Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), a cui si attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d’attesa da adottare con validità annuale.

    Il Ruas è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste d’attesa e provvede al controllo sull’avvenuto adempimento. Il Ruas verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma della presente legge in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Redige, con cadenza trimestrale un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste d’attesa in ambito aziendale che invia all’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere.

    In caso di mancata individuazione del Ruas entro i termini previsti, nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui alla presente legge, l’Organismo potrà esercitare i poteri sostitutivi previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, l’Organismo può svolgere verifiche presso aziende e gli enti del Ssn sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. L’Organismo si potrà avvalere anche di Agenas.

    Giovanni Rodriquez

    16 luglio 2024

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