Con l’inizio del 2013 la deducibilità dei costi delle autovetture utilizzate da aziende e professionisti subisce una nuova modifica, variando per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Alla prima “stretta” imposta dalla legge Fornero (articolo 4, comma 72 della legge 92/2012, si è infatti aggiunta quella, ulteriore, sancita dalla legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 501 della legge 228/2012), con problemi interpretativi di compatibilità tra le due norme.
La materia è stata oggetto di discussione a Telefisco 2013 e di approfondimento nella circolare 1/2013 dell’agenzia delle Entrate. In sintesi: – è rimasta invariata la deducibilità integrale prevista dall’articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1) e n. 2) del Tuir, relativamente ai veicoli adibiti a uso pubblico (esempio, taxi) e a quelli “destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” (esempio, autonoleggio); – è rimasta invariata la deducibilità all’80% dei costi relativi alle autovetture utilizzate “dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio”, con il limite pari a 25.822,84 euro per quanto concerne il costo di acquisto; – è scesa dal 90% al 70% (con effetto dai periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012, e quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) la deducibilità dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir); – è scesa dal 40% al 27,5% (con effetto, a quanto sembra, dai periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012 al 31 dicembre 2012) e poi al 20% (con effetto dal 1° gennaio 2013) la deducibilità dei costi relativi ad autovetture e autocaravan “a uso aziendale o professionale”, con i soliti limiti imposti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 del Tuir con riguardo ai costi di acquisizione (18.075,99 euro), canoni leasing, costi di locazione e noleggio. Entrambe le norme di modifica hanno imposto di calcolare gli acconti del periodo d’imposta di prima entrata in vigore come se la norma fosse già efficace nel periodo d’imposta precedente, comportando una difficoltà aggiuntiva nei calcoli.
Il Sole 24 Ore – 21 febbraio 2013