Con la conversione in legge del decreto Imu. I nuovi limiti anche per i premi relativi a contratti di assicurazione vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000
Con la conversione in legge del decreto Imu sono state solo in parte accolte le richieste provenienti dal mondo assicurativo che aveva evidenziato l’impatto negativo derivante dalle modifiche al regime di detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Nella prima versione del decreto, il tetto massimo di detrazione dei premi vita era sceso da 1.291 euro a 630 per l’anno d’imposta 2013, mentre dall’anno d’imposta 2014 in poi tale importo sarebbe sceso a 230 euro. Per chi aveva stipulato un contratto di importo pari o superiore alla vecchia soglia di detraibilità (1.291 euro), la perdita, in termini di minore sconto fiscale, sarebbe stata, rispettivamente, di 126 e di 202 euro per ciascun anno d’imposta. Le modifiche apportate in sede di conversione lasciano invariata la nuova franchigia per l’anno d’imposta 2013 a 630 euro, mentre a partire dal prossimo anno d’imposta tale franchigia sarà fissata a 530 euro.
Una delle principali novità introdotte nella legge di conversione del decreto è costituita dal fatto che per i premi versati con riferimento ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la riduzione della franchigia di detraibilità sarà temporanea, ovvero sarà applicata esclusivamente per l’anno d’imposta 2013 (scendendo quindi a 630 euro), mentre dal prossimo anno d’imposta tornerà ad essere pari al “vecchio importo” di 1.291 euro.
In sede di conversione del decreto è stata poi prevista, dall’anno d’imposta 2014, l’indeducibilità totale, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del contributo del 10,5%, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Ssn, che le imprese di assicurazione addebitano al contraente, a titolo di rivalsa, sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Per gli anni d’imposta 2012 e 2013 tale contributo sarà deducibile per la parte che supera la soglia di 40 euro, così come previsto dal comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che dal prossimo periodo d’imposta non troverà più applicazione.
La riduzione della franchigia di detraibilità dei premi assicurativi potrebbe poi essere accompagnata da una riduzione della percentuale di detraibilità, dal 19 al 18%, ma tale misura è ancora in discussione nell’ambito della legge di stabilità per il 2014.
Il legislatore ha rivisto i limiti delle detrazioni anche ai premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000. Il Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47, che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare e dei prodotti assicurativi vita, ha reso non detraibili fiscalmente i contratti di assicurazione sulla vita, aventi prevalente contenuto finanziario, stipulati dopo il 1? gennaio 2001 lasciando inalterate le condizioni di detraibilità dei contratti stipulati prima di tale data. Con le modifiche introdotte i calcoli di convenienza economica fatti dai contribuenti in sede di stipula del contratto saranno probabilmente oggetto di “revisione”. Le mosse a disposizione per i risparmiatori (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 settembre 2013) sono essenzialmente tre: la sospensione, il riscatto o la diminuzione dei versamenti effettuati per ciascun anno. Considerato che in tale calcolo di convenienza bisogna tenere conto non solo della variabile fiscale ma anche di quella finanziaria, in alcuni potrebbe risultare conveniente continuare a versare il premio contrattualmente previsto.
Il Sole 24 Ore – 26 ottobre 2013