DgAsl. Consulta: premio fine rapporto va calcolato su compenso reale
Una sentenza della Corte Costituzionale ribadisce che il premio di servizio a fine rapporto va calcolato in base ai compensi reali percepiti sulla base dell’incarico ricoperto alla data del pensionamento e non a quelli “virtuali” precedenti all’aspettativa concessa per espletare l’incarico di Dg.
Non c’è alcuna “irragionevole” disparità di trattamento nel caso dei premi di servizio a fine rapporto dispensati ai direttori generali in base ai compensi reali percepiti sulla base dell’incarico ricoperto alla data del pensionamento e non a quelli “virtuali” precedente al’aspettativa concessa per espletare l’incarico di Dg. Ed è quindi legittimo l’articolo 3, commi 2 e 3, che lo prevede.
Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale, nella sentenza 119/2012, sul ricorso presentato dall’Inpdap per il caso nato al Tribunale di Monza, dove un lavoratori aveva proposto ricorso nei confronti dell’Istituto. Il lavoratore, già dipendente del servizio sanitario nazionale dal 1971, era stato collocato in aspettativa nel 2004 per svolgere l’incarico di direttore generale dell’Azienda USL di Bologna. Tale situazione si è protratta fino al 2008, data del pensionamento del ricorrente, il quale ha ricevuto l’indennità premio di servizio, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), non sulla base del trattamento economico percepito negli ultimi dodici mesi di lavoro, bensì sulla cosiddetta retribuzione virtuale, cioè sul trattamento in atto nel 2004, prima del collocamento in aspettativa concesso per l’espletamento dell’incarico di direttore generale.
Il ricorrente chiedeva dunque l’accertamento del diritto alla diversa liquidazione dell’indennità premio di servizio e la condanna dell’Inpdap al pagamento della differenza.
Per la Consulta, “la norma censurata non istituisce una irragionevole differenza di trattamento previdenziale – con riferimento all’indennità premio di servizio – a favore di una categoria di soggetti, bensì prevede una base di calcolo unitaria per tutti coloro che si trovino ad esercitare determinate funzioni alla fine della loro carriera. Il punto di riferimento non sono quindi le qualità soggettive dei dipendenti presi in considerazione, ma le funzioni di direttore generale, amministrativo o sanitario di USL”.
Ancora, “come è stato chiarito nella sentenza n. 351 del 2010 di questa Corte, l’individuazione della retribuzione contributiva in quella percepita nell’ultimo anno di esercizio dell’incarico prende le mosse dalla delega legislativa contenuta nella legge n. 419 del 1998, che perseguiva proprio l’obiettivo di eliminare le diversità di trattamento tra soggetti che avevano esercitato, nell’ultimo anno di attività, le medesime funzioni, ma provenivano da carriere e settori diversi della pubblica amministrazione”. Una parità che doveva essere applicata anche ai dipendenti privati. Il metodo scelto, sottolinea la Consulta, non era l’unico possibile, ma “non può essere considerata manifestamente irragionevole dal momento che realizza una completa parificazione di tutti i soggetti, dipendenti pubblici e privati, che si trovino ad esercitare una certa funzione, quale che sia l’amministrazione di provenienza o il lavoro svolto nel settore privato”.
IN ANTEPRIMA IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
da Quotidiano sanita e Sole sanità – 15 maggio 2012