Non sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti a abitazione principale, con relative pertinenze, e coloro che hanno già presentato la dichiarazione Ici.
I contribuenti che invece hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali a partire dal 1° gennaio di quest’anno devono inoltrare la dichiarazione al comune, a meno che gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Vanno quindi denunciate le riduzioni d’imposta sia se si acquista sia se si perde il relativo diritto. Sono alcune delle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale.
Esonerati. Le istruzioni ministeriali ribadiscono quanto già affermato con la circolare 3/2012 e cioè che non devono presentare la dichiarazione coloro che fino al 2011 hanno già presentato la dichiarazione Ici. Non sono tenuti all’adempimento coloro che possiedono immobili destinati a prima casa, nella quale hanno fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale. Stesso trattamento viene riservato alle pertinenze dell’abitazione principale. Nelle istruzioni viene precisato che la conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione.
L’esclusione si estende anche all’indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile fruire della maggiorazione di 50 euro. Al riguardo, va sottolineato che nelle linee guida che il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia ha tracciato per la predisposizione dei regolamenti comunali sulla nuova imposta locale ha posto un freno all’ulteriore detrazione per i figli.
Non sempre bastano residenza anagrafica, dimora abituale e limite d’età per fruire del trattamento agevolato. In alcuni casi occorre verificare il rapporto che intercorre tra genitori e figli. Mentre per i figli adottivi il beneficio può essere concesso perché assumono il cognome dei genitori, è escluso il diritto all’ulteriore detrazione di 50 euro in caso di affidamento di minori e di affidamento preadottivo.
Anche per i titolari di immobili adibiti a prima casa, però, le istruzioni prevedono un’eccezione all’esonero generalizzato dall’obbligo dichiarativo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare possiedano più di un immobile nello stesso comune. Com’è noto, la legge esclude il doppio beneficio per i coniugi non legalmente separati.
L’agevolazione, infatti, è limitata a un solo immobile nel quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto a presentare la dichiarazione. In questo caso il ministero ritiene che, al fine di «evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni», riemerge l’esigenza di porre l’obbligo dichiarativo a carico di uno dei due coniugi.
Obbligati. La dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a fruire di riduzioni d’imposta. Quindi, sono tenuti all’adempimento i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l’amministrazione comunale non possiede le notizie utili per verificare la correttezza dell’operato dei contribuenti.
Nello specifico, tra i casi più significativi, l’adempimento è richiesto quando: l’immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l’immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l’area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato.
Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un’area fabbricabile. Il valore dell’area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l’obbligo non sussiste quando viene alienata un’area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato.
ItaliaOggi – 1 novembre 2012