Il Ministero della salute ritiene fondamentale che la riforma dell’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 2012, 502, introdotta dalla legge 189 del 2012, venga recepita come livello minimo organizzativo su tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, ha risposto ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera all’interrogazione dell’onorevole Gianni Mancuso che, con particolare riferimento alla situazione del Piemonte, chiedeva al Governo, di acquisire elementi sullo stato di attuazione della normativa nazionale relativamente all’organizzazione delle strutture dei dipartimenti di prevenzione e quali iniziative si intendano assumere, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, per evitare disparità nell’erogazione del servizio tra le diverse realtà regionali. Cosa che arrecherebbe danno sia ai servizi veterinari, sia ai cittadini utenti.
«I provvedimenti assunti per ragioni di urgenza amministrativa da singole aziende sanitarie locali dovranno allinearsi agli orientamenti delineati dalla regione Piemonte, che saranno coerenti con il dettato normativo nazionale e con il modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione – queste le conclusioni della risposta del ministero -. In ogni caso, l’esecutività degli atti aziendali sarà subordinata ad esame e approvazione da parte delle strutture regionali competenti per materia». L’interrogazione di Mancuso prendeva spunto dalla revisione iniziata nella Regione Piemonte con la delibera dell’Asl To1. L’assessore alla Salute e Sanità piemontese, fa presente il Ministero, ha annunciato «un provvedimento di indirizzo per la definizione ed approvazione degli atti aziendali di organizzazione, da parte dei direttori generali delle Asli e delle Ao». A tali linee guida tutte le Asl dovranno quindi attenersi.
Nella risposta, tra l’altro, si ribadisce che «Il Ministero della salute ritiene fondamentale che la riforma dell’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 2012, n.?502, introdotta dalla legge n.?189 del 2012, venga recepita in modo uniforme da tutte le regioni, in modo da assicurare un’architettura solida ed omogenea ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in tutto il territorio nazionale. La nuova strutturazione del Dipartimento di Prevenzione comporta un necessario rafforzamento delle strutture deputate alla prevenzione della sanità animale e della sicurezza alimentare, anche al fine di individuare in modo efficace l’autorità competente in questa materia a livello locale, così come richiesto dalla normativa comunitaria, che ha introdotto negli ultimi anni l’adempimento di sempre più numerosi obblighi di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini membri dell’Unione Europea».
E continua: «Pertanto, la novella legislativa dispone che tutte le regioni, aderendo alla «ratio» ispiratrice della norma, prevedano l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, delle autonome strutture organizzative previste dall’articolo 7 citato, dotate, oltre che di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa, anche di un «budget» e di finalità proprie, al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione imposti dalla normativa nazionale, regionale, comunitaria ed internazionale».
5-08685 Mancuso: Organizzazione delle strutture dei dipartimenti di prevenzione della regione Piemonte.
TESTO DELLA RISPOSTA
??Il Ministero della salute ritiene fondamentale che la riforma dell’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 2012, n.?502, introdotta dalla legge n.?189 del 2012, venga recepita in modo uniforme da tutte le regioni, in modo da assicurare un’architettura solida ed omogenea ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in tutto il territorio nazionale.
??La nuova strutturazione del Dipartimento di Prevenzione comporta un necessario rafforzamento delle strutture deputate alla prevenzione della sanità animale e della sicurezza alimentare, anche al fine di individuare in modo efficace l’autorità competente in questa materia a livello locale, così come richiesto dalla normativa comunitaria, che ha introdotto negli ultimi anni l’adempimento di sempre più numerosi obblighi di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini membri dell’Unione Europea.
??Pertanto, la novella legislativa dispone che tutte le regioni, aderendo alla «ratio» ispiratrice della norma, prevedano l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, delle autonome strutture organizzative previste dall’articolo 7 citato, dotate, oltre che di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa, anche di un «budget» e di finalità proprie, al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione imposti dalla normativa nazionale, regionale, comunitaria ed internazionale.
??La regione Piemonte ha inviato al Ministero della salute, nel mese di aprile 2012, il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale per gli anni 2012-2015, che contiene indicazioni sull’organizzazione della prevenzione regionale.
??Da una disamina del contenuto del Piano citato, non sembrano evincersi violazioni di quanto disposto dalla nuova formulazione del più volte citato articolo 7.
??L’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della regione Piemonte ha segnalato che è in calendario, entro l’anno, l’assunzione di un provvedimento di indirizzo per la definizione ed approvazione degli atti aziendali di organizzazione, da parte dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere del Piemonte.
??I provvedimenti assunti per ragioni di urgenza amministrativa da singole Aziende Sanitarie Locali dovranno allinearsi agli orientamenti delineati dalla regione Piemonte, che saranno coerenti con il dettato normativo nazionale e con il modello organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione.
??In ogni caso, l’esecutività degli atti aziendali sarà subordinata ad esame e approvazione da parte delle strutture regionali competenti per materia
20 dicembre 2012