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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Dipartimento di prevenzione. Il medico dell’Usl non può fare attività di vigilanza nei luoghi di lavoro
    Notizie ed Approfondimenti

    Dipartimento di prevenzione. Il medico dell’Usl non può fare attività di vigilanza nei luoghi di lavoro

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati17 Aprile 2018Nessun commento3 Minuti di lettura
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    Il personale dipendente di una struttura pubblica, quale il dipartimento di prevenzione delle unità sanitarie locali (Usl), non può svolgere attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, inclusa quella di medico competente.

    In tal senso si espressa la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presso il ministero del Lavoro, con l’interpello 2/2018 .

    Il parere della commissione, sollecitato da un quesito della Regione Lazio, trova riferimento normativo nell’articolo 39 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), senz’altro più restrittivo rispetto a quanto era già previsto dall’articolo 17 del Dlgs 626/1994.

    Infatti, mentre quest’ultimo stabiliva che «il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza», in modo più puntuale il citato articolo 17 del Tu ha esteso tale divieto «ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio». Pertanto il divieto è assoluto, cioè anche in forma gratuita e indipendentemente dalla sede lavorativa di appartenenza.

    In merito alla individuazione della «struttura pubblica» l’interpello fa riferimento al contenuto dell’articolo 7-bis del Dlgs 502/1992, il quale definisce il dipartimento di prevenzione come la «struttura operativa dell’Usl che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita, promuovendo azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale….e partecipando alla formazione del programma di attività delle stesse Usl».

    Secondo tale quadro normativo, il dipartimento di prevenzione rappresenta una struttura deputata allo svolgimento di attività «polifunzionali» nell’ambito delle quali esercita anche l’attività di vigilanza intesa come mero controllo di tipo repressivo e sanzionatorio, oltre ovviamente quelle di tipo preventivo e autorizzativo.

    Quella di prevenzione è attività già contenuta, in modo ben articolata, nello stesso Tu, il quale all’articolo 11 ne regolamenta le varie modalità di finanziamento coinvolgendo, per la sua applicazione, l’Inail, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Essa si concretizza in una pluralità di funzioni che, oltre a quelle di vigilanza e controllo, si estendono alla sorveglianza epidemiologica, all’informazione all’utenza, all’assistenza alle imprese, alla formazione degli operatori ed all’ informazione e comunicazione del rischio per la salute.

    Proprio in considerazione di tale attività di natura polifunzionale, la nota ministeriale conclude per la piena applicazione del divieto allo svolgimento dell’attività di medico competente a tutte le strutture che compongono il Dipartimento e a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

    Il Sole 24 Ore – 17 aprile 2018

     

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