Il taglio della deduzione dei costi delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti riduce la convenienza per le imprese ad intestarsele. Diviene preferibile, seppur di poco, l’erogazione ai dipendenti delle indennità chilometriche per le trasferte effettuate con le vetture personali.
Ciò, però, si scontra con lo svantaggio in capo al dipendente, che sarebbe costretto ad acquistare l’auto, senza riuscire a coprire i costi di acquisto, gestione e carburante con i rimborsi spese Aci.
Dal prossimo anno, i costi relativi alle auto aziendali potranno essere dedotti al 27,5% e non più al 40% (resta all’80% per gli agenti). Questa riduzione incide anche sull’importo massimo di deduzione del costo di acquisto (anche con finanziamento o leasing), che passerà da 7.230,40 euro a 4.970,90 (costo massimo riconosciuto fiscalmente di 18.075,99 euro per 27,5%). Anche per i noleggi a lungo termine, la deduzione del canone in senso stretto non potrà superare 994,18 euro annui (costo massimo fiscale di 3.615,20 euro per il 27,5%). Queste regole valgono sia per i veicoli non assegnati ai dipendenti sia per quelli assegnati per uso solo aziendale (tranne veicoli per taxi, scuole guida o noleggio, deducibili ancora al 100%).
Grazie alla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente (rimasto invariato anche per il 2013), invece, la deduzione è maggiore per le auto assegnate ad «uso promiscuo» (lavoro e tempo libero). Infatti, se l’auto viene concessa ai in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni l’anno, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir), dal 2013 la deduzione è del 70% (non più del 90%). In capo al dipendente, il reddito tassato nel cedolino va aumentato del compenso in natura per l’utilizzo privato, pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir, non modificato dalla riforma del lavoro).
Per le vetture aziendali, assegnate o meno al dipendente, l’Iva resterà detraibile al 40% anche per il prossimo anno.
Non vi è alcun compenso in natura, invece, se il dipendente utilizza la propria autovettura per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro (non per il tragitto casa-lavoro). Inoltre, previa apposita autorizzazione, gli possono essere riconosciute le indennità chilometriche (km per tariffa Aci), le quali non sono tassate in capo al percettore, neanche se l’auto utilizzata ha una potenza superiore a 17 cavalli fiscali (20 se diesel) e si utilizza la relativa tariffa Aci (articolo 51, comma 5 del Tuir). Questo costo è deducibile in capo all’impresa (articolo 95, comma 3 del Tuir), invece, solo nel limite delle suddette tariffe Aci.
Si tratta dello stesso meccanismo previsto per gli amministratori di società di capitali, gli accomandatari di sas e i soci di snc, per i quali conviene fiscalmente l’intestazione personale dell’auto e la richiesta dei rimborsi chilometrici alla società. A differenza di questi soggetti, però, per analizzare la convenienza tra l’auto aziendale o quella del dipendente, non è sufficiente considerare i soli aspetti fiscali cumulati tra azienda e percettore (come nell’esempio riportato nel Sole 24 Ore del 29 luglio scorso), ma è necessario analizzare separatamente le situazioni finanziarie dei due soggetti.
Nell’esempio riportato a sinistra, si nota che l’acquisto dell’auto da parte del dipendente e la deduzione delle indennità chilometriche conviene all’azienda per 4.505,15 euro, ma il dipendente ha un aggravio di costi di 503,41 euro. Considerato il limitato vantaggio aziendale per l’ipotesi “auto del dipendente”, difficilmente si modificherà la politica aziendale sul tema, anche se va rilevato che questa convenienza non c’era prima della stretta attuata dalla riforma del lavoro. Se all’esempio si applica la deduzione del 90% ai costi auto, infatti, le spese sostenute dall’azienda, nei cinque anni e al netto del risparmio fiscale, sarebbero state di 56.938,36 euro (e non di 61.514,77 euro come sarà dal 2013), che confrontate con quelle dell’ipotesi “auto del dipendente”, pari a 57.009,61 euro, consentivano di preferire l’acquisto dell’auto aziendale, seppur per un importo minimo.
ilsole24ore.com – 31 luglio 2012