
Direttori delle Asl da un elenco nazionale di idonei. In Gazzetta ufficiale il decreto sulla dirigenza sanitaria. In vigore dal 19 agosto
Un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione
Lo prevede il decreto legislativo 126/2017 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», pubblicato sulla Gazzetta n. 192 di ieri e in vigore da oggi. Il provvedimento interviene sulla disciplina riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Viene precisato che: a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, «per titoli e colloquio»; b) la nomina della commissione regionale è demandata al governatore; e) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le regioni possono dettare ulteriori «modalità e criteri di selezione» al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire; d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni possono procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
Si dispone, infine, l’ampliamento da 60 a 90 giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Italia oggi – 19 agosto 2017