E’ stata pubblicata sul Bur numero 30 del 2 aprile la delibera 342 del 19 marzo 2013 che contiene lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria presso le aziende Ulss, l’azienda ospedaliera di Padova, l’azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’Istituto oncologico Veneto e l’Arpav, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2012 (Pssr). Sullo stesso numero del Bur è stata pubblicata anche la delibera 343 del 19 marzo con cui la Giunta ha approvato il documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 158/2012 convertito in legge 189/2012 (decreto Balduzzi).
La delibera 342 stabilisce che le aziende sanitarie, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali “nonchè alle norme legislative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed, in particolare, a quelle relative alla verifica e valutazione dei dirigenti responsabili di struttura complessa di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 3.11.2005”, possano integrare, in relazione alle loro esigenze organizzative e gestionali ed ai conseguenti obiettivi assegnati a singoli direttori di struttura complessa, le previsioni del contratto tipo.
Lo schema tipo, predisposto secondo le indicazioni del nuovo Piano socio sanitario, dovrà essere utilizzato anche per il contratto individuale per l’espletamento degli incarichi di struttura complessa dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, con i necessari adattamenti in rapporto alle diverse procedure di conferimento di tali incarichi previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il documento individua i criteri ai quali il Collegio tecnico (organismo al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, compete la verifica e valutazione delle attività professionali di tutti i dirigenti) deve far riferimento per la valutazione di fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complessa.
Lo schema contrattuale prevede che l’Azienda possa disporre, prima della scadenza dell’incarico ricoperto, l’assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL. 8 giugno 2000. E’ altresì stabilito, in adesione al disposto legislativo, che, in tal caso, il Dirigente conservi, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione dell’esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali. Al riguardo, si sottolinea che l’anzidetta clausola è stata inserita alla luce del parere in materia fornito dall’ARAN con nota prot. n. 2393 del 6 marzo 2013, a seguito di specifico quesito formulato dai competenti uffici regionali. In tale nota si afferma, tra l’altro, che il citato articolo 1, comma 18, del D.L. n.138/2011 trova applicazione anche nei confronti degli enti e aziende del SSN e che lo stesso ha determinato la disapplicazione dell’articolo 39, comma 8, del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN, stipulato l’8 giugno 2000, che prevedeva specifiche clausole di salvaguardia a favore dei dirigenti nell’ipotesi di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto.
Soppressa quindi la previsione secondo la quale – in sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni di cui all’art. 39, comma 8 dei CCNL della dirigenza medica e veterinaria e SPTA stipulati l’8.6.2000 che disciplinano le modalità di attribuzione di un diverso incarico nell’ipotesi di ristrutturazione aziendale. Per ristrutturazione aziendale deve intendersi quella derivante da disposizioni normative nazionali e regionali relativa alla programmazione del SSSR”. La previsione soppressa è sostituita dalla seguente: “In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni dell’art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, che disciplina le modalità di passaggio del personale avente qualifica dirigenziale ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto previsto dalla normativa o dal contratto”.
Con la delibera 343 si prende atto che il decreto Balduzzi ha modificato ed integrato la normativa disciplinante la dirigenza medica e sanitaria contenuta nell’articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo l’obbligo per le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, di disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità.
Con riferimento specifico alla commissione esaminatrice viene stabilito che la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa deve essere effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.
Al fine di consentire la costituzione del predetto elenco nazionale, con Dgr 2533 del 11 dicembre 2012 è stato dato mandato al Segretario Regionale per la Sanità di costituire l’elenco dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario del Servizio Sanitario regionale.
Alla luce della predetta normativa, gli uffici che fanno capo all’Assessorato regionale alla Sanità hanno predisposto un documento che disciplina nel dettaglio la procedura per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario. Il documento è coerente con le linee guida in materia approvate dalla Commissione Salute in data 6 febbraio 2013 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13 marzo 2013.
a cura Ufficio Stampa Sivemp Veneto – 3 aprile 2013 – riproduzione riservata