Il dirigente medico responsabile di strutture complesse è tenuto a rispettare l’orario di lavoro di 38 ore settimanali, quale misura minima esigibile, nell’ambito di un incarico dove – semmai- è richiesto un maggior impegno per le esigenze della struttura sanitaria. Lo ha stabilito la Seconda Penale della Corte di Cassazione (sentenza 24 luglio 2019, n. 35414), che ha confermato la sentenza di condanna per truffa aggravata, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, a carico di un direttore sanitario di un nosocomio, accusato di aver fatto timbrare ad altri il suo cartellino per «eludere il vincolo delle 38 ore di presenza in reparto, imposto dal contratto di lavoro , per recarsi ogni pomeriggio con orari di suo gradimento nel suo studio privato ove esercitava la professione, pur percependo l’indennità di impiego esclusivo». Motivo per il quale l’azienda sanitaria aveva peraltro contestato allo stesso dirigente «di non aver mai raggiunto gli obiettivi fissati dal contratto integrativo aziendale».
Cornice contrattuale
Il CCNL dell’area della dirigenza medico- veterinaria del Servizio sanitario nazionale – Parte normativa (2005) stabilisce che l’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ( art. 14, comma 2). Stabilisce, inoltre, che i direttori di strutture complesse (di seguito DSC) : (i) assicurano la propria presenza per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 14; (ii) comunicano preventivamente alle aziende/enti la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria ( art. 15, comma 3).
La sentenza della Cassazione
I difensori dell’imputato avevano contestato la pronuncia della Corte territoriale, sostenendo che l’art. 15 del CCNL non farebbe alcun riferimento alla soglia minima di 38 ore settimanali stabilito per gli altri dirigenti, con la conseguenza che i DSC sarebbero tenuti soltanto al raggiungimento degli obbiettivi prefissati e non al rispetto di un minimo orario.
Tesi che la Cassazione ha ritenuto priva di pregio. Secondo i giudici di Piazza Cavour il richiamo all’orario dei dirigenti operato dal citato art. 15 «serve a dare contenuto all’orario di lavoro dei dirigenti responsabili delle strutture complesse, quale misura minima esigibile», con la precisazione che la flessibilità oraria accordata a tali dirigenti «non costituisce una sorta di privilegio, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato» (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 199 dell’ 8 agosto 2017; Corte app. Milano, Sez. Lavoro, n. 1497/2017).
Sviluppi futuri
Il nuovo CCNL, siglato (per gioco del destino) lo stesso giorno della pronuncia in narrativa, reca disposizioni più stringenti rispetto a quello sinora vigente.
Dispone, al riguardo, all’art. 24, che l’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale.
Dispone, altresì, al successivo art. 25, che, nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ Azienda o Ente, i DSC assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli stessi strumenti di rilevazione previsti per i dirigenti, «per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro […] per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL ». Fermo restando che «ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l’orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti»
Clausole, queste, che risultano più chiare rispetto alle precedenti, foriere di diverse applicazioni. Ad esempio, l’Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), in risposta a taluni quesiti riguardanti l’applicazione del già citato art. 15, aveva stabilito che «per i dirigenti di strutture complesse non vi è l’obbligo di orario minimo ma quello di articolare e correlare il proprio tempo lavoro all’orario degli altri dirigenti» (Note di chiarimento- Servizio sanitario nazionale Aree dirigenziali III e IV – Dicembre 2012).