Il decreto legge 158, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», entrato in vigore l’11 novembre scorso, dopo la conversione e le modifiche introdotte dal Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, introduce significativi cambiamenti normativi in tema di sicurezza alimentare ed emergenze veterinarie. In particolare per quanto riguarda la vendita di pesce e cefalopodi freschi, il latte e la crema crudi, il riconoscimento degli stabilimenti di produzione destinati ad una alimentazione particolare. Non solo, vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 194 del 2008 e semplificazioni per le imprese disponendo che non debba essere più controfirmata dal veterinario la dichiarazione sui trattamenti effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l’avvio alla macellazione.
Disposizioni anche per quanto riguarda le emergenze veterinarie con la previsione di un commissariamento ad acta per la Regione che non procede all’eradicazione. Gli articoli di interesse prettamente veterinario sono l’art. 8, l’art. 9, l’art.13
Il decreto introduce novità anche per quanto riguarda il contenzioso Onaosi e la cessione di farmaci a da parte del veterinario. A queste disposizioni si aggiungono quelle a carattere più generale che interessano i veterinari in quanto dirigenti del Ssn (mobilità, accesso alla professione, nomine, intramoenia allargata, responsabilità professionale, eccetera)
Le norme di interesse per la dirigenza Ssn e la sanità pubblica veterinaria nel decreto legge 158/2012 articolo per articolo
CONVENZIONI E MOBILITA’ (ART. 1)
Convenzioni da adeguare
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto gli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i Mmg, Pls e gli specialisti ambulatoriali devono essere adeguati. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi. Decorso il termine il Ministro della Salute di concerto con quello dell’Economia, sentita la Conferenza delle Regioni e i Sindacati emana le disposizioni per l’attuazione in via transitoria.
L’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale va disciplinato secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse
Mobilità del personale delle aziende sanitarie
Le regioni per esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale possono attuare previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei Ccnl, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del personale presso altre aziende sanitarie della regione anche al di fuori dell’ambito provinciale.
INTRAMOENIA (ART. 2)
Gli spazi per la libera professione. Prorogata al 31 dicembre 2012 la ricognizione degli spazi
Realizzazione delle strutture per l’Alpi entro il 31 dicembre 2014. Ricognizione degli spazi disponibili e valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate entro gli ultimi due anni entro il 31 dicembre 2012. Se necessario, possibilità di acquistare e affittare presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, e stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per l’Alpi sia istituzionale, sia ordinaria.
Possibilità di adottare, dove non sono disponibili spazi ad hoc, un programma sperimentale per svolgere la Lpi presso studi professionali privati collegati in rete.
Realizzazione dell’infrastruttura per il collegamento in rete da realizzare entro il 31 marzo 2013
Predisposta e attivata il entro il 31 marzo 2013 un’infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce o in dati tra le strutture che erogano le prestazioni in Alpi per gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico.
Divieto di svolgimento dell’Alpi
Non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete dove operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda del Ssn e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni.
Tracciabilità e tempi dei pagamenti
Assicurata la tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti. Per assicurare trasparenza ai pazienti, sarà descritta voce per voce nella ricevuta fiscale la composizione degli importi corrisposti al medico. L’azienda corrisponde entro 90 giorni dal pagamento delle prestazioni gli onorari ai medici.
Tariffario massime per la remunerazione delle prestazioni (ART. 2 Bis)
Istituita una commissione per l’aggiornamento delle tariffe entro 15 gg dall’approvazione del Decreto. Il ministero della Salute, di concerto con l’Economia sentita la Stato Regioni provvede entro 90 giorni dall’insediamento della Commissione, all’eventuale aggiornamento delle tariffe. Le aziende tratterranno il 5% dei compensi degli operatori per progranmmi di prevenzione o riduzione delle liste d’attesa.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E RISCHIO CLINICO (ART. 3)
Se ci si è attenuti alle linee guida si risponderà dei danni solo in caso di dolo o colpa grave
L’esercente delle professioni sanitarie che si attiene a linee guida e a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Arriva il fondo ad hoc per la copertura assicurativa del rischio professionale
Disciplinati entro il 30 giugno 2013 le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Obbligo di copertura assicurativa con un Fondo ad hoc per alcune categorie a rischio professionale finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici. Cancellato invece l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile per le strutture sanitarie pubbliche e private. Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge 209/2005.
DIRIGENZA SANITARIA E GOVERNO CLINICO (ART. 4)
Arriva l’albo dei Direttori generali
I direttori generali delle aziende e degli enti del Ssr sono nominati attingendo obbligatoriamente da un elenco regionale di idonei, o da analoghi elenchi di altre regioni. I criteri di costituzione degli elenchi sono individuati da una commissione costituita dalla regione. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni.
Ai direttori generali è richiesta, oltre alla laurea anche un’esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo sanitario o settennale in altro settore.
Internet è il veicolo per garantire pubblicità e trasparenza attraverso la pubblicazione dei bandi, delle procedure di selezione, delle nomine e dei cv.
Nomine dei Dg anche oltre i 65 anni e verifiche anche in base agli esiti del PNE
Secondo l’emendamento approvato possono accedere alla selezione di Direttore Generale anche coloro che abbiano superato i 65 anni d’età. Viene meno quindi meno il limite previsto dal testo originario del decreto.
I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione annuale sulla base di linee guida. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari tengono anche conto del programma nazionale valutazione esiti.
La Commissione di valutazione per la selezione del Dg
La selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa della medesima disciplina. La commissione elegge un presidente tra i componenti sorteggiati.
Il Collegio di direzione dell’Aziende sanitarie
Le regioni istituiscono il collegio di direzione, che è organo dell’azienda. La composizione deve garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell’ente. Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività. Nelle aziende universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica. Il collegio di direzione partecipa anche alla valutazione interna dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato dal DG su tutto quanto attiene il governo delle attività cliniche.
Proroghe per i contratti a tempo determinato del personale, anche dirigente, del SSN
Sono prorogati i contratti a tempo determinato del personale sanitario del SSN, compresi i dirigenti. La proroga dei contratti non costituisce nuova assunzione ed esclude per questa tipologia professionale l’applicazione del Dlgs n.368/2001.
Disposizioni in materia di assunzioni nelle Regioni dei piani di rientro (ART. 4 Bis)
Al fine di garantire i Lea, gli enti del servizio sanitario delle Regioni con piano di rientro sottoposte al blocco automatico del turn over dal 2012 possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 15 per cento del personale cessato dal servizio, previa accertamento del raggiungimento anche parziale degli obiettivi previsti dal Piano di rientro.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E DI BEVANDE (ART.8)
Stabilimenti di produzione di alimenti speciali
Gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari destinati a una alimentazione particolare sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali previa verifica in loco di determinati requisiti. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano i dati al ministero della Salute i dati relativi.
Nuove disposizioni per la vendita di pesce e latte. Sanzioni fino a 20.000 euro
L’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del ministro della Salute riportanti le informazioni sulle corrette condizioni di impiego. Sanzioni da 600 a 3.500 euro.
L’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto le informazioni indicate con decreto del ministro della Salute. In caso di cessione diretta di latte crudo, l’operatore provvede con l’esposizione di un cartello ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.
L’operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto a trattamento termico.
La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell’ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e’ vietata.
Gli operatori che non rispettano le disposizioni sono soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
Modifiche al decreto 194/2008. Imprese agricole, esenzione solo entro fasce produttive
Modifiche allegato A del decreto legislativo 194/2008. Vengono infine modificate le attività rientranti nell’ALLEGATO A (Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04) del D.vo 194/2008. Dopo la sezione 7 è aggiunta la Sezione 8, di cui all’Allegato 1* del decreto. Il decreto introduce modifiche prevedendo l’esonero dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali agli imprenditori agricoli solo se il volume di produzione annua, in numero di capi e di tonnellaggio, sia compreso entro determinate fasce. allegato A sezione 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZE VETERINARIE (ART. 9)
Malattie infettive del bestiame. Tempi più precisi per affrontare le emergenze
In presenza di malattie infettive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione interessata ad adottare entro 15 giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell’uomo e degli animali. In caso la regione sia inadempiente viene nominato un commissario ad acta per la risoluzione dell’emergenza o il conseguimento dell’eradicazione. Gli oneri per l’attività del Commissario sono a carico della Regione inadempiente.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDICINALI OMEOPATICI, ANCHE VETERINARI E DI SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA (ART 13)
Soppressione controfirma veterinario nella dichiarazione sui trattamenti effettuati negli animali trattati nei 90 giorni precedenti l’avvio alla macellazione
Semplificazioni in arrivo, invece, per gli imprenditori agricoli. Non più necessaria la dichiarazione – controfirmata da un veterinario privato – che attesti eventuali trattamenti farmacologici e medicamentosi effettuati nei 90 giorni precedenti. Con le modifiche del decreto Balduzzi basta l’autocertificazione e viene meno l’obbligo di ratifica del veterinario. Fermi restando i controlli da parte delle autorità pubbliche e le sanzioni in caso di inadempienza. Comma 4. All’articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell’invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;» sono soppresse.
Cessione farmaco veterinario. Non più solo la confezione di inizio terapia, ma anche le altre confezioni prescritte per il proseguimento
Il medico veterinario, nell’ambito della propria attività’ e qualora l’intervento professionale lo richieda, puo’ consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali (non produttori di alimenti) le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia’ utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.».
RAZIONALIZZAZIONE DI ENTI SANITARI (ART. 14)
Agea
La società consortile “Consorzio anagrafi animali” è soppressa e posta in liquidazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con decreto dell’Agricoltura, di concerto con la Salute e l’Economia, da adottare entro 30 dalla data di entrata in vigore del decreto le funzioni del Consorzio sono trasferite ai ministeri delle Politiche agricole e della Salute secondo le rispettive competenze. Gli stanziamenti di bilancio già previsti riaffluiscono al bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).
Onaosi
Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione Onaosi è stabilita forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, e in 11 euro per il 2007.?Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 il contributo a carico dei nuovi obbligati è stabilita forfettariamente con gli stessi importi.?Le somme versate alla Fondazione Onaosi per il periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. La Fondazione stabilisce la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dall’entrata in vigore del decreto è estinta ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi. L’Onaosi è autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 500 euro. Per gli anni successivi al 2007 è confermato, per la determinazione dei contributi dovuti all’Onaosi, quanto disposto dal decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.
a cura Ufficio Stampa Sivemp Veneto – 13 novembre 2012 – riproduzione riservata