Con la pubblicazione del Decreto “Balduzzi” in Gazzetta diventa legge il decadimento dell’obbligo da parte del medico veterinario, della controfirma della dichiarazione sui trattamenti effettuati negli animali trattati nei 90 giorni precedenti l’avvio alla macellazione
La semplificazione contenuta nel decreto Balduzzi è pienamente vigente da ieri e rappresenta, spiega il direttore generale Silvio Borrello, una responsabilizzazione che, «pone in capo all’allevatore la totale responsabilità dell’attestazione e della corretta registrazione dei trattamenti farmacologici ove effettuati».
La Fnovi, dal canto suo, parla di una controfirma che non aveva «ormai nessuna valenza sanitaria a tutela del consumatore per le mutate condizioni di fabbricazione commercializzazione e uso del farmaco veterinario» e che faceva del medico veterinario «solamente il segretario controllore di un allevatore ormai cresciuto in un contesto legislativo europeo che invece gli attribuisce ben altre responsabilità e compiti di responsabilità sanitarie e di qualificazione professionale attraverso la figura del veterinario aziendale».
Art. 13 – Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica della Legge Balduzzi
4. All’articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell’invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;» sono soppresse.
12 novembre 2012