Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Eccedenze personale pubblico, applicazione nuove regole. Il giudice: per gli esuberi criteri oggettivi e predeterminati
    Notizie

    Eccedenze personale pubblico, applicazione nuove regole. Il giudice: per gli esuberi criteri oggettivi e predeterminati

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche17 Dicembre 2012Nessun commento3 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    1a1a1a_0a01aaa111atogheI dipendenti e i dirigenti pubblici da collocare in esubero devono essere scelti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che le singole amministrazioni si devono dare, così da evitare ogni forma di arbitrarietà. E questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Padova nell’ordinanza 2685/2012 dello scorso 30 novembre. Si tratta della prima pronuncia della giurisprudenza sull’applicazione delle nuove regole sulle eccedenze di personale introdotte dalla legge di stabilità del 2012. Questi principi si applicano anche alle eccedenze che si registreranno nella Pa sulla base del decreto legge 95/2012; ma in questo caso i criteri sono predeterminati direttamente dalla legge, senza lasciare margini di discrezionalità significativi alle singole amministrazioni.

    Nel dettaglio l’ordinanza ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva messo in disponibilità un proprio dipendente che era in precedenza titolare di posizione organizzativa e, a seguito della mancata conferma in tale incarico, era stato collocato in un altro settore. Dopo di che, pur in presenza di un altro dipendente della stessa categoria nel settore, era stato dichiarato in esubero. A questo fine era stato utilizzato l’articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 modificato dalla legge di stabilità 2012, che prevede la possibilità per le Pa di collocare in esubero personale in soprannumero o comunque nel caso di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. Alla base dell’ordinanza vi è la constatazione che mancano completamente nella comunicazione ai soggetti sindacali i criteri in base ai quali è stata effettuata la scelta dei dipendenti da collocare in esubero. Infatti, in tale documento, si legge nell’ordinanza, «non è indicato alcun criterio di comparazione tra le posizioni lavorative dei dipendenti della categoria sia nella stessa area, che di altre aree; nemmeno si estende la valutazione a dipendenti di categoria inferiore, cosa ammissibile, dovendosi adottare una misura che è prodromica alla cessazione del rapporto. Non viene indicato in ogni caso alcun criterio generale di individuazione della posizione da sopprimere». Di qui si arriva alla conclusione che «l’individuazione del ricorrente come dipendente da collocare in disponibilità abbia carattere mirato, tutto il contrario della oggettività che deve presiedere alla procedura di collocamento in disponibilità». E siamo in presenza di conseguenze assai pesanti e che meritano un intervento immediato perché «il collocamento indisponibilità comporta non solo una riduzione stipendiale, venendo riconosciuto solo l’80% dello stipendio e della indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, ma anche l’esclusione dal contesto lavorativo, particolarmente stigmatizzante perché riferita a un solo dipendente». Si deve inoltre aggiungere l’elevata dose di rischio di risoluzione del rapporto di lavoro, cioè del licenziamento, nel caso in cui il dipendente non sia assunto da un’altra Pa entro il termine massimo di due anni dal collocamento in disponibilità.

    I punti-chiave

    LA DECISIONE Il giudice del lavoro di Padova ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva messo in disponibilità un proprio dipendente: un titolare di posizione organizzativa che, dopo la mancata conferma dell’incarico, era stato spostato in un altro settore e poi dichiarato in esubero

    LA MOTIVAZIONE Il giudice ha rilevato che nella comunicazione ai soggetti sindacali è mancata completamente l’indicazione dei criteri in base ai quali è stata effettuata la scelta dei dipendenti da collocare in esubero. Quindi, secondo il giudice, il dipendente non è stato individuato in modo oggettivo ma mirato

    Il Sole 24 Ore – 17 dicembre 2012

    Post Views: 209
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguentePiù contributi, meno pensione. La speranza di vita allontana l’assegno. I nuovi requisiti dal 1° gennaio
    Precedente Precari, ecco chi si salverà nel pubblico impiego. La proroga dei contratti a luglio soprattutto per Ssn ed enti locali
    pecore-elettriche

    Potrebbe interessarti anche

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025
    Scrivi un commento
    Leave A Reply Cancel Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2025 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.