Valanga di emendamenti alla Camera al decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. È sempre più probabile quindi che sul provvedimento, che ieri ha visto l’avvio della discussione generale nell’Aula di Montecitorio (la settimana scorsa ha avuto l’ok dal Senato), il governo deciderà di porre la questione di fiducia. Già oggi potrebbe essere ufficializzata la decisione. «Dipenderà anche dal fatto se c’è lavolontà di tutti i gruppi di continuare un dibattito costruttivo,come si è fatto in Commissione» ha detto il ministro per la Pa, Marianna Madia. Il ministro in aula ha voluto spiegare la novità più saliente del decreto, come rivisto dalla commissione Affari costituzionali della Camera, ovvero quella modifica che dà «facoltà»,entro determinati «paletti», a mandare a riposo i dipendenti più in là con l’età e prendere al posto loro dei giovani.
Le eccellenze,le risorse «indispensabili non saranno sostituite»; per gli altri pensionabili d’ufficio a decidere sarà la singola amministrazione.
Non c’è insomma «nessun problema di lesa maestà».Il pensionamento d’ufficio,riscritto da un emendamento si può attivare dopo il raggiungimento dell’anzianità e dei 62 anni, che diventano 65 per docenti universitari e medici.
Non si applica, invece, ai magistrati. Sono uscite anticipate che aggiornano uno strumento già previsto, senza deroghe alla Fornero. Ora il decreto offre una ricetta precisa alle amministrazioni che vogliono svecchiare il loro organico.Ma per i fiori all’occhiello non c’è nulla da temere, dato che, evidenzia il ministro, il dl stabilisce come il pensionamento ”obbligato“ debba essere anche «motivato» e non possa pregiudicare i servizi. Spiegando il meccanismo della nuova norma Madia risponde anche alle critiche secondo cui «mandare in pensione a 65 anni tutto il personale medico universitario non è frutto di una buona logica».
Ha spiegato la Madia: con il dl «responsabilizziamo molto le amministrazioni», sarà il singolo ente a dover capire se un suo dipendente, inclusi dirigenti, professori o primari, sia «un’eccellenza che serve o se invece ha senso dare opportunità alle nuove generazioni».
Dato però che, secondo Madia, quella passata è una generazione di «cattivi maestri» qualche spazio per i giovani potrebbe aprirsi. Di certo,Madia assicura il suo «impegno» ad «alzare le percentuali di turnover, quanto più possibile, nei settori della ricerca».
Impegno al via libera alla delega entro l’anno
Il ministro ha detto di essere «impegnata entro la fine dell’anno ad approvare in via definitiva il disegno di legge delega» sulla riforma della pubblica amministrazione, il cui esame partirà dopo la pausa estiva.
Il relatore Fiano: è il primo tassello per cercare di ripristinare la fiducia fra cittadino e Stato
«Non è più il cittadino a rincorrere la pubblica amministrazione, ma è la pubblica amministrazione a entrare nella vita dei cittadini». Lo ha detto il relatore al decreto Pa, Emanuele Fiano (Pd), nel suo intervento d’apertura alla discussione generale in aula alla Camera sul provvedimento. Per Fiano il decreto legge è un «primo tassello» per cercare «di ripristinare un rapporto di fiducia tra cittadino e e Stato». Operazione che proseguirà con la delega di riforma della Pa. Le misure quindi, sottolinea Fiano, sono finalizzate a «ridimensionare il gigante della burocrazia, senza però tagli lineari». Fiano sottolinea come il decreto «modifichi anche le capacità dello Stato di intervenire» sul fronte della corruzione negli appalti. Il lavoro in commissione Affari costituzionali, spiega il relatore, ha portato a «migliorare, ove possibile, il provvedimento, ascoltando il territorio e le categorie interessate» e restituendo così «un testo più efficace».
Damiano: vadano a buon fine le modifiche sulle pensioni
Nel decreto sulla pubblica amministrazione, ha sottolineato l’ex ministro e deputato del Pd, Cesare Damiano, ci sono due importanti misure di correzione del sistema previdenziale targato Fornero: «la prima riguarda ‘quota 96’ degli insegnanti, che sana un errore madornale della ‘riforma’ che ha intrappolati fino a oggi oltre 4.000 insegnanti. La seconda, relativa all’eliminazione delle penalizzazioni a carico di coloro che vanno in pensione di anzianità prima dei 62 anni: una vera e propria vessazione a carico dei lavoratori precoci. Queste correzioni sono molto sentire e attese dai lavoratori e, per la scuola, si apre la possibilità di assumere 4.000 nuovi insegnanti: una bella risposta alla disoccupazione intellettuale dei giovani. Queste misure, sostenute da un ampio schieramento di forze, debbono andare a buon fine: una nuova delusione sarebbe fonte di grave conflitto politico».
Binetti (Udc): illogico pensionare i medici universitari a 65 anni
Ha annunciato un emendamento in aula la deputata Udc Paola Binetti durante la discussione generale del decreto sulla pubblica amministrazione. «Mandare in pensione a 65 anni tutto il personale medico universitario non é frutto di una buona logica. Invitiamo il governo a rivedere la norma», ha detto Binetti.
ECCO LE MODIFICHE D’INTERESSE SANITARIO APPORTATE IN SEDE REFERENTE SEGNALATE DALLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
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Articolo 1 (Ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)
Il comma 5 amplia l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione è stato previsto:- che l’istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni). Si consideri, peraltro, che il successivo comma 6-bis ha introdotto una deroga temporanea alla disciplina del pensionamento anticipato, eliminando ogni penalizzazione nel caso in cui il lavoratore perfezioni il requisito contributivo (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017. Dal combinato disposto delle due norme, pertanto, sembrerebbe derivare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla risoluzione unilaterale dei lavoratori di età inferiore a 62 anni che abbiano perfezionato il richiamato requisito contributivo;- che la P.A. ha l’obbligo di motivare con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, escludendo che possa derivarne un pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi;- per quanto concerne l’ambito applicativo dell’istituto (ferma restando l’estensione al personale delle autorità indipendenti), che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN (compresi i responsabili di struttura complessa), nonchè per i professori e ricercatori universitari, la risoluzione non può comunque avvenire prima del compimento del 65° anno di età;- che l’istituto non si applica al personale di magistratura.
•Articolo 11 (Dirigenti)
Il comma 3, fissa un limite massimo (pari al 10% della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato chiarito che gli incarichi dirigenziali, a cui si riferisce la disposizione, sono quelli previsti dall’art.19, co.6, del D.Lgs. 165/2001 (che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno all’amministrazione), nonché dalle disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura. Infine, sempre nel corso dell’esame referente, è stato specificato che anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale, sono attribuiti previa selezione pubblica.
•Articolo 12 (Volontariato)
L’articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l’INAIL dell’onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio di Comuni o enti locali. Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione è stato previsto, in primo luogo, che il Fondo sia destinato anche a reintegrare l’onere contributivo, che la legislazione vigente (di cui all’articolo 4 della L. 266/1991) pone a carico delle associazioni di volontariato per l’attività dei propri aderenti, relativo alle attività di utilità sociale svolte nei territori montani. Inoltre, è stato specificato che la dotazione del Fondo, eventualmente non utilizzata per il 2014, resta nelle disponibilità per il 2015, mentre quella non impiegata al 31 dicembre 2015 resta nella disponibilità del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
•Articolo 15 (Scuole di specializzazione)
Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, fa salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento all’assegnazione dei contratti di formazione specialistica – ulteriori rispetto a quelli finanziati con il bando annuale del MIUR – finanziati dalle stesse province autonome mediante convenzioni stipulate con le Università.
•Articolo 25 (Semplificazioni per invalidità)
Le modifiche riguardano:
– l’estensione ai disabili sensoriali (disabilità di tipo visivo o uditivo) delle procedure già applicate ai mutilati e minorati fisici per la revisione, il rinnovo o l’estensione della patente di guida (comma 01 inserito nel corso dell’esame referente);- la composizione delle Commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia con il compito di accertare i requisiti fisici e psichici in caso di revisione, rinnovo o estensione della patente di guida richiesta da mutilati, minorati e disabili sensoriali. La disposizione in esame aggiunge ai componenti della Commissione anche un rappresentante dell’associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. Il comma è stato modificato nel corso dell’esame referente; nel testo originario il componente aggiuntivo è identificato con “un rappresentante designato dalle Associazioni di persone con invalidità” (comma 1);
– la disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206/2004) (commi 5-bis/5-quinquies, introdotti nel corso dell’esame referente). Nello specifico, si prevede una diversa rideterminazione dell’incremento del 7,5% (di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 206/2004) della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007. In tale caso, in luogo dell’incremento del 7,5%, e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole (comma 5-bis). Inoltre, il beneficio previdenziale, consistente nell’aumento figurativo di dieci anni contributivi (di cui articolo 3, comma 1, della legge 206/2004), a favore dei soggetti che hanno subito una invalidità permanente della capacità lavorativa derivante da atti e stragi di matrice terroristica, nonché ai familiari indicati, spetta al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi (comma 5-ter). Il comma 5-quater chiarisce che, ai fini del diritto immediato alla pensione diretta in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente da coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti e stragi di matrice terroristica, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l’anno corrente, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale (comma 5-quinquies);
– la garanzia per il disabile o l’invalido civile della continuità dell’erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. La prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, (con modifica introdotta nel corso dell’esame referente) senza necessità di presentare domanda in via amministrativa (comma 6);
– le eventuali visite di revisione e il relativo iter di verifica. In attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS (comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame referente);
– idoneità dei disabili nei concorsi pubblici. Ai fini delle assunzioni obbligatorie e delle quote di riserva, i disabili che hanno conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso (comma 9-bis, aggiunto nel corso dell’esame referente).
•Articolo 27 (Semplificazione e razionalizzazione sanitaria)
Il comma 1-bis, obbliga le aziende del SSN, le struttura o gli enti privati operanti in regime autonomo, di accreditamento o che rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di misure analoghe per responsabilità civile verso terzi, e verso i prestatori d’opera, a tutela dei pazienti e del personale.
Ancora in forza di una modifica approvata nel corso dell’esame referente è stato soppresso il comma 2 dell’articolo che eliminava la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell’acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.
•Articolo 27-bis (Equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti o da vaccinazioni)
L’articolo, introdotto in sede referente da un emendamento a firma del Governo, riconosce agli emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o ai loro dante causa, una somma di denaro, in una unica soluzione, a titolo di equa riparazione. Tali soggetti devono aver presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010. Il riconoscimento è determinato nella misura di centomila euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di ventimila euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
Fonte il Messaggero, Il Sole 24 Ore e Camera dei deputati – 29 luglio 2014