Per le attività culturali e ricreative è determinante il carattere gratuito delle prestazioni. L’esenzione Imu per gli enti non commerciali non riguarda la totalità delle attività istituzionali svolte da tali soggetti, ma solo quelle considerate dall’articolo 7, lettera i) del Dlgs 504/1992. Tra queste non sono citate le attività politiche e sindacali, per le quali quindi non vi sono agevolazioni.
La bozza delle istruzioni ministeriali alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione per gli enti non commerciali riprende la distinzione in categorie di attività individuate dal Dm 200/2012. Per ciascuna di esse sono fornite indicazioni approfondite sia sotto il profilo definitorio sia sotto l’aspetto della qualificazione non commerciale delle operazioni effettuate.
Nelle attività assistenziali, un ruolo importante è attribuito a quelle sanitarie. La bozza ritiene sempre rispettati i requisiti di non commercialità se sono accreditate e contrattualizzate con Stato, Regioni ed enti locali, anche se svolte dietro pagamento di importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (ticket). Si considerano accreditate anche le prestazioni sanitarie effettuate col contributo dell’ente locale, a titolo di integrazione della retta (assistenza ad anziani autosufficienti). Il rispetto invece del requisito di attività esercitata gratuitamente o con pagamento di corrispettivi simbolici è richiesto solo per le attività sanitarie non convenzionate. Per essere simbolico, secondo l’interpretazione della Commissione Ue, il corrispettivo deve essere totalmente sganciato dal costo del servizio e, in ogni caso, non deve superare la metà dei prezzi mediamente praticati sul mercato per prestazioni analoghe. Il controllo compete al Comune.
Quanto alle attività didattiche, va in primo luogo verificato se l’attività è paritaria a quella statale e non vi sono discriminazioni nell’accettazione degli alunni. Vanno inoltre garantiti gli obblighi di accoglienza dei portatori di handicap, l’applicazione dei contratti collettivi e la pubblicità del bilancio. Le tasse d’iscrizione non devono superare il costo medio per studente pubblicato sul sito del Miur.
Le attività ricettive sono sempre soggette a Imu se svolte in strutture alberghiere o paralberghiere (alberghi e bed & breakfast imprenditoriali). Devono inoltre essere prestazioni rese non a un pubblico indiscriminato ma a categorie di soggetti, destinatari delle attività istituzionali dell’ente non commerciale (per esempio, alunni di istituti scolastici o membri di associazioni). Le rette devono essere simboliche, non potendo superare la metà delle tariffe praticate su base regionale dalle strutture ricettive “classiche”.
Per le attività culturali e ricreative è dirimente il rispetto della sostanziale gratuità delle prestazioni. Sono inoltre menzionate le attività sportive, sempre che siano esercitate da enti non commerciali. Occorre inoltre che l’attività sia organizzata direttamente dall’ente, che non deve quindi limitarsi a mettere a disposizione le strutture. Le quote di iscrizione richieste dalle associazioni sportive riconosciute dal Coni si considerano simboliche e dunque non fanno mai perdere l’esenzione Imu.
Da quest’anno è agevolata anche l’attività di ricerca scientifica, per la cui definizione le Finanze si riportano agli atti ufficiali della Commissione Ue.
Un’ultima precisazione riguarda le attività di religione e di culto: vi rientrano tutte le confessioni religiose che hanno siglato intese con lo Stato.
Il Sole 24 Ore – 19 febbraio 2014