Trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidato 24 mesi dopo la data di maturazione dell’ipotetica pensione anticipata per i dipendenti pubblici prepensionati perché in soprannumero. L’indicazione, contenuta nella circolare 79/2014 dell’Inps, costituisce una “anomalia” rispetto alla regola generale, in base alla quale se è l’amministrazione a porre fine al rapporto di lavoro, il Tfs o il Tfr vengono pagati dopo 12 mesi. I dipendenti pubblici in sovrannumero vengono collocati in prepensionamento sulla base dei requisiti ante riforma previdenziale Monti-Fornero se maturano il diritto a riscuotere l’assegno entro il 2016. Secondo quanto indicato dall’articolo 24 del Dl 201/2011, però, il termine per il pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto non si calcola dalla cessazione del servizio, ma dal momento in cui si sarebbe maturato il diritto alla pensione in base ai nuovi requisiti della riforma Monti-Fornero.
Di conseguenza, come già illustrato con la circolare 73/2014, il differimento può arrivare anche a cinque anni. Oltre al posticipo nell’erogazione, i dipendenti devono fare i conti con la rateizzazione per gli importi più elevati
Ora l’Inps, con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti dal 1? gennaio 2012 con decorrenza entro il 2016, ha precisato che per stabilire il momento da cui partirà la liquidazione del Tfs-Tfr si deve tener conto del tipo di prestazione pensionistica a cui si avrebbe diritto con le regole della riforma e se la pensione con le vecchie regole viene maturata entro o dopo il 31 dicembre 2013 (si applica il periodo di “vacanza” di 6 o 12 mesi).
Se il dipendente raggiungerà il diritto teorico alla pensione anticipata secondo le nuove regole prima del limite ordinamentale o della ipotetica pensione di vecchiaia, il termine per il pagamento decorrerà da tale momento, ma non sarà liquidato prima di 24 mesi.
È il caso, riportato nella circolare, di una dipendente che ha maturato in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013 con 40 anni di contributi e 58 anni e 8 mesi di età (vecchi requisiti). In base alle regole della riforma, il diritto alla pensione anticipata scatterebbe il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi). Di conseguenza il Tfs-Tfr potrà essere liquidato dal 7 agosto 2016.
Il periodo di 24 mesi si può ridurre a 6 o 12 se il lavoratore raggiunge il limite ordinamentale (che in via generale è di 65 anni) prima o in coincidenza con il diritto alla pensione anticipata o se lo raggiunge durante l’attesa dei 24 mesi.
Nessuna novità, invece, per il Tfs-Tfr di chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 2011. Per questi lavoratori il termine di pagamento è di 105 giorni dalla cessazione del servizio per chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o la massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011. È di 6 mesi per la pensione anticipata se è stata raggiunta con il sistema delle quote sempre entro il 12 agosto 2011. Sei mesi anche per tutti quelli che maturano i requisiti dopo tale data.
Sempre in tema di liquidazione va ricordato che i TfsTfr verranno liquidati in unica soluzione se di importo fino a 50.012,91 o 90.012,91 euro (in base alla data di maturazione del diritto) e in più rate per gli importi sopra queste soglie.
Il Sole 24 Ore – 24 giugno 2014