Sono contenute nel decreto ministeriale 876 del 16 gennaio, pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, le nuove modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 riguardanti l’etichettatura facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Il decreto è attualmente al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti. A seguito di tale controllo, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove modalità applicative riguardanti l’etichettatura facoltativa delle carni bovine, previste dal decreto, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento andrà a disciplinare l’etichettatura facoltativa prevista dall’art.15 bis del regolamento (CE) n. 1760 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione.
Le informazioni facoltative sull’animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), potranno riguardare:
a) l’animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
b) l’allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione;
c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni
Il disciplinare per l’etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l’identificazione delle carni e l’animale o gli animali interessati.
E’ vietato l’uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché con le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.
Le carni bovine etichettate con le informazioni facoltative riportate all’art.10, in un altro Stato membro della UE e destinate al consumo immediato da parte del consumatore finale, hanno libera circolazione nel territorio italiano a condizione che nell’etichetta originaria siano apposte le informazioni obbligatorie e, che eventuali informazioni facoltative, siano apposte conformemente al regolamento (CE) n.1760/2000.
Le spese per i controlli previsti nell’ambito dell’etichettatura facoltativa sono sostenute dall’operatore o dall’organizzazione che applica il disciplinare. Sono dichiarati non conformi i disciplinari che non garantiscono il nesso fra la carne e l’animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e che prevedono informazioni ingannevoli o poco chiare.
La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura facoltativa dellecarni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, verrà svolta dal Ministero.
Il decreto ministeriale 876 del 16 gennaio
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 25 gennaio 2015