Entro ottobre la relazione sulla carne come ingrediente, che dopo l’Horsegate diventa centrale. Ed entro novembre il voto in Comitato Permanente sulle carni diverse da quella bovina. La scottante questione dell’ingrediente primario, come considerata dalla regolamentazione europea (reg. 1169/2011) torna al centro dell’interesse, con i rappresentanti degli Stati membri che hanno incontrato ieri la Commissione europea all’interno del gruppo sull’informazione al consumatore. All’articolo 26 del regolamento infatti, si rimanda espressamente ad atti di esecuzione della Commissione. Sebbene sia previsto che la provenienza dell’ingrediente primario debba essere indicata qualora sia diversa da quello dell’alimento, è prevista una azione puntuale dell’esecutivo Ue.
“Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per alcuni alimenti e anche per gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.”
I margini di manovra: l’ingrediente primario
Attualmente si tratta di capire il livello di precisione della segnalazione circa l’ingrediente primario e sul campo vi sono varie ipotesi:
· “prodotto X made in Italy con ingrediente Y da (provenienza: “nome paese UE)”- precisione più elevata
· “prodotto X made in Italy con ingrediente da UE”-precisione più bassa
· “prodotto X made in UE con ingrediente Y da (provenienza: “nome paese extra UE)” –altra possibilità .
· “prodotto X made in Italy con ingrediente Y (provenienza: “extra UE”)
Al momento non sembra possibile avere una unica regola generale, ma andranno fatte considerazioni caso per caso e settore per settore, con specificità nazionali. Sembra pertanto possibile adottare linee guida nazionali, con possibile maggiore manovra per gli Stati Membri.
Gli atti di esecuzione con l’opzione scelta si attendono presentati al Comitato permanente sulla filiera alimentare e la salute degli animali entro il mese di dicembre 2013.
Carne come ingrediente
Sempre a norma del reg. 1169, entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente. La Commissione sta finalizzando uno studio che verrà presentato le prossime settimane e poi trasmetto allo Impact Assessment Board della Commissione, e posta alla attenzione del Parlamento e del Consiglio UE non prima della fine di Ottobre 2013.
Carni diverse da quella bovina
- carni diverse dalle bovine (quelle incluse nell’allegato XI del Reg. 1169:, per intenderci, ovicaprina, suina, pollame, conigli e cacciagione) la valutazione d impatto della DG AGRI su obbligo indicazione origine-luogo di provenienza, vede la Commissione europea completare gli atti di esecuzione. Entro novembre 2013 è previsto il voto in Comitato Permanente per la Filiera e la Salute Animale, e la successiva presentazione a Parlamento Europeo e Consiglio.
Tre sono le possibilità in campo:
– indicazione obbligatoria EU/Non EU
– indicazione obbligatoria del paese di allevamento e/o di macellazione
– indicazione obbligatoria del paese di nascita, di allevamento e di macellazione (modello della carne bovina).
Circa l’indicazione di origine delle carni non bovine, caprina, ovina, suina e pollame la CE ha lanciato uno studio per le modalità idonee di etichettatura.
Ricordiamo che a norma del regolamento 1169, “L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 4 settembre 2013