Il ministero del Lavoro sceglie una partenza morbida per l’azione di contrasto alle false partite Iva, cioé per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato. Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall’Ufficio ispettivo dello stesso ministero del si precisa infatti che la presunzione di “falsa partita Iva” non si applica: se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale; e neppure se il lavoratore è in possesso di una specifica “competenza”, che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale). La circolare numero 32 del ministero del Lavoro. Il decreto del 20 dicembre
In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioé due anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma – nel modificare l’articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 – prevede un tempo di due anni per verificare l’eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioé a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
La riforma e la sua applicazione
Le indicazioni attuative e interpretative del ministero delineano quindi un quadro decisamente meno restrittivo per il 2013, che dovrebbe anche far venir meno i timori di una drastica riduzione di queste attività. La posizione ministeriale, di fatto, sembra voler tracciare un percorso di progressivo adeguamento al dettato della norma, evitando però bruschi passaggi al nuovo regime.
Partite Iva, controlli per pochi
Dalla norma sulle partite Iva contenuta nella riforma Fornero (legge 92/2012) sono escluse la generalità delle imprese e degli studi professionali; inoltre, i primi controlli ispettivi potranno essere effettuati non prima del 18 luglio 2014.
Sono queste le due principali novità che emergono dalla lettura congiunta della circolare 32/2012 del ministero del Lavoro e del decreto ministeriale 20 dicembre 2012. Si tratta, dunque, di una norma che alla luce dei documenti ministeriali non potrà incidere in modo significativo sulla qualificazione dei rapporti traducendosi nei fatti in una norma di “indirizzo” comportamentale.
Il nuovo articolo 69 bis nel decreto legisaltivo n. 276/2003 ha introdotto una norma con l’obiettivo di contrastare l’utilizzo improprio delle partite Iva mediante un meccanismo di presunzioni al verificarsi di specifiche condizioni.
In particolare, i titolari di partita Iva si presumono collaboratori a progetto e in assenza dei requisiti si presumono subordinati qualora si realizzino almeno 2 delle seguenti condizioni:
e la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
– il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
– il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Su questi parametri si concentra l’attività interpretativa della circolare 32.
In primo luogo la circolare chiarisce che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che sia trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo.
Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all’anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire ad un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge Fornero).
Il terzo parametro, invece, relativo alla postazione fissa, potrà essere verificato anche da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.
In definitiva, il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate: ad esempio, se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l’80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014, data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge.
Qualora invece, i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa, oppure la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
Peraltro, la circolare spiega che se la prestazione nel biennio è resa in forza a più incarichi non coincidenti con il mese, la durata di oltre 8 mesi va tradotta in almeno 241 giorni.
Rispetto alla postazione fissa, il Ministero ritiene che non debba essere utilizzata in modo esclusivo e quindi, rileva anche la postazione condivisa con altri lavoratori.
Questi parametri non si applicano per le categorie professionali individuate dal decreto ministeriale 20 dicembre 2012 (vedi articolo in pagina), oppure qualora ricorrano congiuntamente un parametro tecnico e uno economico. Nel primo caso è sufficiente possedere un titolo di studio (diploma, laurea o qualifica professionale) nelle materie oggetto di incarico. Ma questo parametro è soddisfatto anche se il lavoratore autonomo ha svolto nelle stesse materie un periodo di apprendistato, oppure ha svolto l’attività con un contratto qualificato da almeno 10 anni. Nel secondo caso, invece, la collaborazione autonoma deve dare luogo ad un reddito, da intendersi “lordo” (al lordo di imposte) di almeno pari a 18.662,50 euro
01 | LE CONDIZIONI
Circolare del Lavoro e decreto ministeriale sulle partite Iva alla luce della riforma Fornero chiariscono le varie condizioni da rispettare specificando, tra l’altro, come deve essere calcolato il requisito temporale degli 8 mesi per potere essere considerati collaboratori a progetto
02 | L’AGENDA
Il timing dei controlli e delle relative presunzioni che potranno scattare a carico dei datori di lavoro è determinato dalla “miscela” tra i diveersi parametri di controllo che sono stati individuati
Il Sole 24 Ore – 28 dicembre 2012