La vicenda riguarda la valutazione di sovrapponibilità tra la rosuvastatina e le altre statine operata dalla Regione al di fuori delle sue competenze. Nella delibera “si esprime un concetto del tutto analogo a quello di equivalenza terapeutica”, che rientra, invece, nella competenza esclusiva dell’Aifa. Inoltre, se la Regione può indicazioni di massima volte a privilegiare l’uso di un farmaco meno costoso, “tali indicazioni non possono essere vincolanti per i medici”.
Il Tar ha annullato la delibera della Giunta Regionale del Piemonte relativa agli obiettivi economico-gestionali delle aziende sanitarie locali, accogliendo il ricorso di AstraZeneca, ad adiuvandum con Fimmg. Due le principali contestazioni: la prima riguarda la valutazione di sovrapponibilità tra la rosuvastatina e le altre statine, vale a dire tra medicinali con diversi principi attivi, che appare operata dalla Regione Piemonte “al di fuori delle sue competenze, poiché esprime un concetto del tutto analogo a quello di equivalenza terapeutica, per stabilire la quale la disposizione predetta predica la competenza esclusiva dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla quale le Regioni non possono certamente sostituirsi”.
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23 marzo 2017