Confermato il decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda per ottenere il pagamento dell’indennità a favore del dipendente. Assolutamente irrilevante che le ferie non siano state effettuate a causa della dimenticanza del lavoratore. Ciò che va conservata e difesa è la funzione sociale delle ferie (Cassazione sentenza 16735/13).
Il caso
Colonne portanti dell’Italia: il lavoro (come da art. 1 Cost.) e il diritto alle ferie (come da art. 36 Cost.). Ma, direte, la realtà racconta ben altro… Osservazione legittima, ma irrilevante. Perché, almeno in linea di principio, determinati diritti sono irrinunciabili. Come, ad esempio, le ferie. Nessun dubbio, né in primo né in secondo grado, sul «decreto ingiuntivo» nei confronti dell’azienda – un’Agenzia nazionale – per il «pagamento» al lavoratore della «indennità sostitutiva delle ferie». Ciò perché, viene chiarito, è «irrilevante» la mancata «richiesta del dipendente di fruire delle ferie». Pronta la replica dell’azienda, che, con ricorso ad hoc in Cassazione, sostiene la messa in discussione della «indennità sostitutiva delle ferie». Per la semplice ragione che «il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tale indennità solo se ha tempestivamente chiesto di fruire del periodo di riposo e il suo mancato godimento è dipeso da fatto proprio del datore di lavoro», ma, in questa vicenda, è stato il lavoratore a non chiedere di «fruire delle ferie». Ma l’ottica dell’azienda è completamente sbagliata, ribattono i giudici del Palazzaccio, ribadendo il «carattere irrinunciabile delle ferie». A dar corpo a questa linea di pensiero, peraltro, non solo la Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche l’orientamento espresso dall’Unione Europea. Logiche le conseguenze: la «indennità sostitutiva» è salva anche laddove, come in questa vicenda, «le ferie non siano state effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro». Ciò perché prioritaria, e da conservare, è la «funzione» delle ferie, ossia consentire al lavoratore «riposo, attività ricreative e possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 22 luglio 2013