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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Fisco, dichiarazione dei redditi precompilata entro aprile 2015. Dall’anno successivo verranno inserite anche le detrazioni sanitarie
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    Fisco, dichiarazione dei redditi precompilata entro aprile 2015. Dall’anno successivo verranno inserite anche le detrazioni sanitarie

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche20 Settembre 2014Nessun commento3 Minuti di lettura
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    La riforma per 30 milioni di pensionati e lavoratori dipendenti. È quasi fatta per la dichiarazione dei redditi precompilata che sarà utilizzabile dal 2015. Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha esaminato per la seconda volta il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della legge delega del marzo 2014.

    Il provvedimento, ora torna al vaglio delle commissioni parlamentari competenti che dovranno esprimersi di nuovo entro 10 giorni, sempre con parere non vincolante. Poi ci sarà l’ultimo passaggio in consiglio dei Ministri. Il testo che è stato esaminato ieri non dovrebbe subire modifiche sostanziali.

    La dichiarazione precompilata cambierà le abitudini fiscali di circa 30 milioni di contribuenti: lavoratori dipendenti e pensionati.

    Oggi spetta al contribuente indicare i dati per la compilazione del modello dichiarativo mentre l’amministrazione finanziaria poi effettua le verifiche e ne comunica gli esiti. Con l’invio della dichiarazione precompilata, invece, è l’amministrazione finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, al fine di inviarne le risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza temporale.

    Cosa resta da fare al contribuente? Gli rimane l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. Cambia di conseguenza anche il ruolo svolto oggi dai soggetti che effettuano l’assistenza fiscale del contribuente. Accogliendo una condizione contenuta nel parere della commissione Finanze della Camera, se il contribuente presenta la dichiarazione a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, a questi l’amministrazione fiscale si rivolgerà per i controlli documentali, anche in relazione ai dati forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), senza perciò più interpellare il cittadino.

    In questo caso il Caf o il professionista hanno a disposizione 60 giorni per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Entro lo stesso termine di 60 giorni devono essere versate le somme richieste a seguito dei controlli nei confronti dei suddetti intermediari.

    Come verrà precompilata la dichiarazione? L’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

    A partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, relativa all’anno d’imposta 2015, anche i dati del sistema Tessera Sanitaria potranno essere preinseriti nella dichiarazione per quanto attiene alle spese mediche, di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.

    Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata verrà resa disponibile in via telematica al contribuente, che potrà accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni.

    Il contribuente potrà accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti abilitati.

    Un’altra novità introdotta a seguito del parere del Parlamento è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante Caf o professionista (oggi ci sono due date diverse).

    Antonella Baccaro – Il Corriere della Sera – 20 settembre 2014 

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