La formazione sulla sicurezza obbligatoria per i lavoratori è entrata ormai nella «fase 2». Esaurita l’emergenza di assicurare una adeguata formazione a tutti i lavoratori come disposto dall’Accordo del dicembre 2011, ora il datore di lavoro deve cominciare a pianificare le nuove scadenze.
Il primo ciclo di formazione per la sicurezza, infatti, rimane valido, per ogni lavoratore cinque anni dopo il termine del corso. E dunque per tutti i soggetti coinvolti – lavoratori, preposti e dirigenti – deve essere effettuato un aggiornamento della formazione già erogata entro i cinque anni successivi al completamento del percorso generale di formazione.
La durata dell’aggiornamento è di sei ore complessive, da erogare con le modalità ritenute più idonee dal datore di lavoro: un’unica sessione di almeno sei ore o più moduli nel corso degli anni.
Negli aggiornamenti non potranno essere riproposti argomenti o contenuti già somministrati nei corsi base ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni riguardanti gli approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e misure di prevenzione. Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansione e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro.
Per rendere più dinamico l’apprendimento e garantire un monitoraggio continuo sull’acquisizione delle competenze, si possono prevedere verifiche annuali, anche tramite e-learning, sul mantenimento delle competenze acquisite. Le verifiche sono per il datore di lavoro uno strumento importantissimo, soprattutto in caso di infortunio per fronteggiare eventuali contestazioni sull’inefficacia o carenza della formazione.
Una volta esaurito l’aggiornamento dei lavoratori in azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere a formare i nuovi assunti che non siano in possesso di adeguati attestati che provino l’avvenuta formazione, e adeguare la formazione del lavoratore in caso di mutamento di mansioni o nel caso in cui il lavoratore provenga da un’azienda con fattori di rischio minori.
Oltre alle scadenze per l’aggiornamento il datore di lavoro deve monitorare i problemi pratici e applicativi derivanti da alcuni passaggi non chiarissimi del testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008). Alcuni chiarimenti sono arrivati di recente anche dalla Commissione interpelli. Ad esempio con una risposta a un quesito di Federfarma data l’11 luglio scorso la Commissione ha chiarito che, terminato il percorso di formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il superamento della prova di verifica obbligatoria è necessario solo per i corsi dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Per i lavoratori, invece, l’accordo Conferenza-Stato Regioni del dicembre 2011 stabilisce che nel caso in cui il corso di formazione sia erogato con e-learning la verifica finale va fatta «in presenza», cioè con la diretta supervisione del docente nel momento del test. Al contrario, se la formazione è erogata in aula non è obbligatoria la verifica finale per i lavoratori (mentre lo è per dirigenti e preposti) anche se, a parere di chi scrive, è opportuno che sia effettuato e documentato un momento di confronto docenti-discenti, per dimostrare che la formazione è stata efficace.
Una dimostrazione importante anche per evitare le pesanti sanzioni: l’articolo 55 del Dlgs 81/2008 prevede la sanzione dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per il non corretto adempimento degli obblighi formativi. E non finisce qui. Infatti, se un infortunio fosse collegato – come avviene sovente – alla omessa o carente formazione, sarebbe contestato al datore di lavoro (o al suo delegato) e al dirigente anche il delitto di lesioni colpose o omicidio colposo. Inoltre, in caso di lesioni gravi o gravissime, o omicidio colposo, all’azienda potrebbe essere contestata la violazione delle norme del Dlgs 231/2001, con l’ applicazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive a carico dell’azienda.
Il Sole 24 Ore – 1 settembre 2014